Art. 42 - Scuole e Corsi di Dottorato 1. I Corsi di Dottorato, anche interateneo, sono costituiti, su proposta di uno o piu' Dipartimenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, con lo scopo di assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca e attivita' professionale di alta qualificazione presso universita', enti pubblici o soggetti privati. 2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per favorire l'assicurazione di qualita' dei corsi di dottorato di ricerca, previa delibera del Consiglio di amministrazione e parere del Senato accademico, piu' corsi di dottorato possono essere strutturati in Scuole di dottorato. 3. Il funzionamento dei Corsi e delle Scuole di Dottorato e' disciplinato dall'appositi regolamenti.