(Statuto-art. 42)
 
                Art. 42 - Scuole e Corsi di Dottorato 
 
  1. I Corsi di Dottorato, anche  interateneo,  sono  costituiti,  su
proposta   di   uno   o   piu'   Dipartimenti,   dal   Consiglio   di
Amministrazione, sentito  il  Senato  Accademico,  con  lo  scopo  di
assicurare alta formazione attraverso la ricerca e fornire, a livello
internazionale, le competenze necessarie per esercitare attivita'  di
ricerca e  attivita'  professionale  di  alta  qualificazione  presso
universita', enti pubblici o soggetti privati. 
  2. Al fine di una migliore organizzazione didattica e per  favorire
l'assicurazione di qualita' dei corsi di dottorato di ricerca, previa
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  e  parere  del  Senato
accademico, piu' corsi di dottorato  possono  essere  strutturati  in
Scuole di dottorato. 
  3. Il funzionamento dei  Corsi  e  delle  Scuole  di  Dottorato  e'
disciplinato dall'appositi regolamenti.