Art. 45 - Centri di servizio accademici 1. Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale, il Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture interessate e il Senato Accademico, puo' istituire Centri di servizio di Ateneo e/o interdipartimentali. 2. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e la valutazione dei Centri sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo.