(Statuto-art. 45)
 
               Art. 45 - Centri di servizio accademici 
 
  1. Per fornire servizi di particolare complessita' e  di  interesse
generale, il  Consiglio  di  Amministrazione,  sentite  le  strutture
interessate e il Senato Accademico, puo' istituire Centri di servizio
di Ateneo e/o interdipartimentali. 
  2.   Le   modalita'   per   l'istituzione,   l'organizzazione,   il
funzionamento  e  la  valutazione  dei  Centri  sono   definite   dal
Regolamento Generale di Ateneo.