(Statuto-art. 47)
 
               Art. 47 - Centro Linguistico di Ateneo 
 
  1.  E'  istituito  il  Centro  Linguistico  di   Ateneo,   il   cui
funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento  interno,  allo
scopo di promuovere e assicurare la pratica e lo studio delle  lingue
moderne, compresa la lingua italiana per stranieri. A  tal  fine,  il
Centro  organizza  cicli  di  esercitazioni  volte  a   favorire   il
raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti
dalle direttive del Quadro Comune di Riferimento Europeo.