(Statuto-art. 49)
 
            Art. 49 - Partecipazione ad organismi privati 
 
  1. L'Universita' puo' partecipare  a  societa'  o  ad  altre  forme
associative  di  diritto  privato  per  la  costituzione  di   parchi
scientifici  e  tecnologici  e  per  lo  svolgimento   di   attivita'
strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 
  2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita'  ai
criteri generali di cui all'art. 48, e' deliberata dal  Consiglio  di
Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti interessati. 
  3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi  ai
seguenti principi: 
    a) livello universitario dell'attivita' svolta  attestato  da  un
comitato scientifico; 
    b) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  ed  organizzative
sufficienti; 
    c) destinazione della quota degli eventuali utili  da  attribuire
all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; 
    d)  espressa  previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 
    e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali
perdite, alla quota di partecipazione; 
    f) diritto di recedere nel caso in cui  l'oggetto  della  persona
giuridica partecipata venga modificato. 
  4. La partecipazione dell'Universita' puo'  essere  costituita  dal
comodato di beni,  mezzi  o  strutture,  nel  rispetto  dei  principi
enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri  a  carico
del comodatario. 
  5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la
salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con  la
normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte
del Consiglio di Amministrazione. 
  6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita'  partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura  del  Direttore  Generale  che  ne  rende
possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse. 
  7. Il  recesso  dell'Ateneo  dagli  organismi  ai  quali  partecipa
avviene,  su  richiesta  del  Rettore,  approvata  dal  Consiglio  di
Amministrazione.