Art. 49 - Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per la costituzione di parchi scientifici e tecnologici e per lo svolgimento di attivita' strumentali al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. 2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui all'art. 48, e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dei Dipartimenti interessati. 3. La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico; b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti; c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalita' istituzionali, didattiche e scientifiche; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione; f) diritto di recedere nel caso in cui l'oggetto della persona giuridica partecipata venga modificato. 4. La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario. 5. La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve, compatibilmente con la normativa vigente, essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione. 6. Degli organismi pubblici o privati cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore Generale che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse. 7. Il recesso dell'Ateneo dagli organismi ai quali partecipa avviene, su richiesta del Rettore, approvata dal Consiglio di Amministrazione.