Art. 50 - Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale 1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente delle figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi di studio universitari dell'area sanitaria, nonche' per l'eventuale costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attivita' integrata di cui fa parte personale universitario e personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l'Universita', acquisito il parere della Scuola di Medicina e Chirurgia, predispone appositi strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la Scuola stessa e le Amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al Servizio Sanitario Nazionale nella salvaguardia delle rispettive specificita'. 2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri enti pubblici o privati, ove non incompatibili con quelli gia' in essere con le Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.