(Statuto-art. 50)
 
 Art. 50 - Rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale 
 
  1. Al fine di garantire le piu' proficue connessioni tra i  compiti
didattici,  di  ricerca  e  di  assistenza  e   per   assicurare   la
preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente  delle
figure professionali dell'ambito sanitario e degli studenti dei corsi
di studio universitari dell'area sanitaria, nonche'  per  l'eventuale
costituzione e attivazione di Dipartimenti ad attivita' integrata  di
cui fa parte  personale  universitario  e  personale  dipendente  dal
Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, l'Universita', acquisito il
parere della Scuola di  Medicina  e  Chirurgia,  predispone  appositi
strumenti convenzionali per la disciplina dei rapporti tra la  Scuola
stessa e le Amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al
Servizio Sanitario  Nazionale  nella  salvaguardia  delle  rispettive
specificita'. 
  2. Rapporti convenzionali possono essere instaurati anche con altri
enti pubblici o privati, ove non incompatibili  con  quelli  gia'  in
essere con le Amministrazioni  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e
Regionale.