Art. 52 - Organizzazione delle strutture 1. Le strutture tecniche ed amministrative sono articolate in Direzioni e uffici di staff alla Direzione Generale; gli atti organizzativi sono adottati dal Direttore Generale secondo criteri di funzionalita', flessibilita' ed efficienza. 2. Le Strutture accademiche di Ricerca, di Didattica e di Servizio, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, si avvalgono del personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne determinano le modalita' di impiego. 3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali e' effettuata dal Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto da specifico regolamento di Ateneo. 4. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili della qualita' dei servizi e piu' in generale del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' della gestione del personale.