(Statuto-art. 52)
 
              Art. 52 - Organizzazione delle strutture 
 
  1. Le strutture  tecniche  ed  amministrative  sono  articolate  in
Direzioni e  uffici  di  staff  alla  Direzione  Generale;  gli  atti
organizzativi sono adottati dal Direttore Generale secondo criteri di
funzionalita', flessibilita' ed efficienza. 
  2. Le Strutture accademiche di Ricerca, di Didattica e di Servizio,
per lo svolgimento dei propri fini istituzionali,  si  avvalgono  del
personale tecnico amministrativo loro assegnato e ne  determinano  le
modalita' di impiego. 
  3. L'attribuzione degli incarichi dirigenziali  e'  effettuata  dal
Direttore Generale, nel rispetto  di  quanto  previsto  da  specifico
regolamento di Ateneo. 
  4. Il Direttore Generale ed i  Dirigenti  sono  responsabili  della
qualita' dei servizi e piu' in generale del risultato  dell'attivita'
svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della  realizzazione  dei
programmi e dei progetti loro affidati, dell'utilizzo  delle  risorse
finanziarie e strumentali, nonche' della gestione del personale.