Art. 53 - Revisione dello Statuto 1. La revisione dello Statuto puo' avvenire su proposta del Rettore o di almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. 2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione. 3. Le modifiche allo Statuto, dopo la fase di controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989, sono emanate con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.