(Statuto-art. 53)
 
                  Art. 53 - Revisione dello Statuto 
 
  1. La revisione dello Statuto puo' avvenire su proposta del Rettore
o di almeno un terzo dei  componenti  del  Senato  Accademico  o  del
Consiglio di Amministrazione. 
  2. Le relative deliberazioni sono adottate dal Senato Accademico  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio
di Amministrazione. 
  3. Le  modifiche  allo  Statuto,  dopo  la  fase  di  controllo  di
legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, commi  9  e  10,  della
legge n. 168/1989, sono emanate con Decreto del Rettore ed entrano in
vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro  pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente stabilito.