Art. 58 - Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche 1. Sulla base di quanto previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche e didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 2. I Regolamenti sono approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e sono emanati con Decreto del Rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito. 3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore puo' chiedere il riesame del Regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato. 4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.