(Statuto-art. 58)
 
   Art. 58 - Regolamenti delle strutture scientifiche e didattiche 
 
  1. Sulla base  di  quanto  previsto  dal  presente  Statuto  e  dai
Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 54 le strutture scientifiche  e
didattiche si dotano di propri regolamenti deliberati dai  rispettivi
consigli a maggioranza assoluta dei componenti. 
  2. I Regolamenti  sono  approvati  dal  Senato  Accademico,  previo
parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,  e  sono  emanati
con Decreto del Rettore. Entrano in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo  alla  loro  pubblicazione,  salvo  che  sia  diversamente
stabilito. 
  3.  Entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione,   su   conforme
deliberazione   del   Senato   Accademico   o   del   Consiglio    di
Amministrazione, il Rettore puo' chiedere il riesame del  Regolamento
al consiglio della struttura che lo ha adottato. 
  4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti  dei
componenti, e' emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione.