Art. 6 - Diritto allo studio 1. L'Universita' provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti. 2. L'Universita' promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attivita' didattica e al diritto allo studio. 3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale. 4. L'Universita' persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture di vita collettiva e favorisce attivita' autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.