(Statuto-art. 6)
 
                    Art. 6 - Diritto allo studio 
 
  1.  L'Universita'   provvede   all'organizzazione   di   corsi   di
orientamento e alla predisposizione di sale di  studio,  biblioteche,
laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti. 
  2. L'Universita' promuove l'istituzione di borse e premi di  studio
per studenti capaci e meritevoli,  di  contributi  o  agevolazioni  a
norma di legge per studenti che collaborino nei servizi  di  supporto
all'attivita' didattica e al diritto allo studio. 
  3. Si impegna inoltre a potenziare  i  progetti  di  collaborazione
didattica internazionale. 
  4.  L'Universita'  persegue  l'intento  di  realizzare,  anche   in
collaborazione con altri Enti pubblici e privati, strutture  di  vita
collettiva e  favorisce  attivita'  autogestite  dagli  studenti  nel
settore della cultura, dello sport e del tempo libero.