Art. 61 - Incompatibilita' 1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, non possono ricoprire le seguenti cariche accademiche: Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di Specializzazione. 2. E', altresi', fatto esplicito divieto ai componenti di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione di: a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica per l'intera durata del mandato; b) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; c) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR. 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno. Qualora sia eletto un docente a tempo definito, questi dovra' optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno. 4. E' fatto divieto di cumulare piu' cariche accademiche, salvo specifica autorizzazione del Rettore compatibilmente con la normativa vigente.