(Statuto-art. 61)
 
                     Art. 61 - Incompatibilita' 
 
  1.  I  componenti  del  Senato  Accademico  e  del   Consiglio   di
Amministrazione, fatta eccezione  per  il  Rettore  limitatamente  al
Senato  Accademico  e  al  Consiglio  di  Amministrazione,  e  per  i
Direttori di Dipartimento,  limitatamente  allo  stesso  Senato,  non
possono ricoprire le  seguenti  cariche  accademiche:  Presidente  di
Scuola, Direttore di Scuola di Specializzazione. 
  2. E', altresi', fatto esplicito divieto ai  componenti  di  Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione di: 
    a) rivestire qualsiasi incarico di natura politica  per  l'intera
durata del mandato; 
    b) ricoprire la carica di Rettore ovvero far parte del  Consiglio
di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di  Valutazione
o del Collegio dei Revisori dei conti di altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
    c)   svolgere   funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR. 
  3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato  ai
docenti a  tempo  pieno.  Qualora  sia  eletto  un  docente  a  tempo
definito, questi dovra' optare, all'atto  dell'accettazione,  per  il
regime a tempo pieno. 
  4. E' fatto divieto di cumulare  piu'  cariche  accademiche,  salvo
specifica autorizzazione del Rettore compatibilmente con la normativa
vigente.