Art. 62 - Equiparazioni 1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente previsto, si intendono per: -"docenti": gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche a tempo determinato; -"professori": gli ordinari, gli associati; - "ricercatori", anche i ricercatori a tempo determinato; - "personale tecnico e amministrativo", tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, collaboratori ed esperti linguistici, anche a tempo determinato, ivi compresi i dirigenti. 2. Ai fini dello Statuto, ove non diversamente previsto, con il termine "anno" si intende "anno accademico".