(Statuto-art. 62)
 
                       Art. 62 - Equiparazioni 
 
  1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente previsto,  si
intendono per: 
    -"docenti": gli ordinari, gli associati e i ricercatori, anche  a
tempo determinato; 
    -"professori": gli ordinari, gli associati; 
    - "ricercatori", anche i ricercatori a tempo determinato; 
    -  "personale  tecnico  e  amministrativo",  tutti  i  dipendenti
tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed  alla
elaborazione dati, collaboratori  ed  esperti  linguistici,  anche  a
tempo determinato, ivi compresi i dirigenti. 
  2. Ai fini dello Statuto, ove non  diversamente  previsto,  con  il
termine "anno" si intende "anno accademico".