(Statuto-art. 63)
 
                      Art. 63 - Limiti numerici 
 
  1.  Ove  siano  indicati   limiti   numerici,   qualora   non   sia
espressamente   prevista   una   diversa   disciplina,    l'eventuale
arrotondamento avviene all'intero superiore qualora la parte decimale
residua sia uguale o superiore alla meta'.