(Statuto-art. 7)
 
           Art. 7 - Altre attivita' formative e culturali 
 
  1. L'Universita', anche in collaborazione  con  altri  Atenei,  con
soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, puo': 
    a) istituire strutture  per  attivita'  didattiche  di  interesse
comune; 
    b)  organizzare  corsi  di  perfezionamento   e   di   formazione
permanente e ricorrente, di aggiornamento professionale  e  corsi  di
preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni; 
    c)  partecipare  alla  promozione,  all'organizzazione   e   alla
fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali; 
    d)  promuovere  attivita'  di  orientamento   e   di   assistenza
avvalendosi delle competenze  delle  strutture  didattiche  anche  in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria ed eventualmente
con altri enti ed organismi esterni.