Art. 2 Norme finali e clausola di invarianza finanziaria 1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 2020 IL Ministro della salute Speranza Il Ministro della pubblica amministrazione Dadone Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1611 ---------- Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, l'allegato A e' pubblicato sul sito della Polizia di Stato, all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129