Art. 2 
 
                       Norme finali e clausola 
                      di invarianza finanziaria 
 
  1. Il presente provvedimento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  2. Dall'attuazione del presente provvedimento non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 luglio 2020 
 
                                             IL Ministro della salute 
                                                      Speranza        
Il Ministro della pubblica 
     amministrazione       
          Dadone           

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 1611 
 
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Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, l'allegato A e' pubblicato  sul  sito  della  Polizia  di  Stato,
all'indirizzo https://www.poliziadistato.it/articolo/1129