Allegato Disciplinare di produzione «Radicchio di Chioggia I.G.P.» Art. 1. Denominazione L'indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia», sia nella tipologia «precoce» che in quella «tardiva», e' riservata al radicchio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.