(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                        Origine del prodotto 
 
    L'origine  del  prodotto  e'   comprovata   dall'iscrizione   dei
produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura
di controllo di cui all'art. 7. 
    I produttori i cui terreni  ricadono  nella  zona  di  produzione
definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione,  possono
accedere alla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»
iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni  coltivati  a
«Radicchio  di  Chioggia»  nell'elenco  depositato  presso  la   sede
dell'organismo di controllo. In tale  elenco  andranno  indicati  gli
estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio di  Chioggia»  e
per ciascuna particella catastale: la ditta  proprietaria,  la  ditta
produttrice, la localita' la superficie  coltivata  a  «Radicchio  di
Chioggia» distinta per «precoce» e per «tardiva». 
    I produttori e i  confezionatori  iscritti  nell'elenco  suddetto
sono tenuti a dichiarare all'organismo  di  controllo,  entro  trenta
giorni, rispettivamente dalla raccolta e dalla vendita, la  quantita'
di  «Radicchio  di  Chioggia  I.G.P.»   effettivamente   prodotto   e
commercializzato, che viene quindi annotata in appositi  registri  di
produzione e di confezionamento. 
    Tutte le persone fisiche  o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi
elenchi, sono assoggettate al controllo da  parte  dell'organismo  di
controllo secondo quanto disposto dal disciplinare  di  produzione  e
dal relativo piano di controllo. 
    In questo modo ogni fase del processo  produttivo  e'  monitorata
documentando per ciascuna gli  input  (prodotti  in  entrata)  e  gli
output (prodotti  in  uscita),  garantendo  la  tracciabilita'  e  la
rintracciabilita' del «Radicchio di Chioggia».