Art. 4. Origine del prodotto L'origine del prodotto e' comprovata dall'iscrizione dei produttori e confezionatori in apposito elenco tenuto dalla struttura di controllo di cui all'art. 7. I produttori i cui terreni ricadono nella zona di produzione definita all'art. 3 del presente disciplinare di produzione, possono accedere alla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia» iscrivendo, per ciascuna campagna produttiva, i terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» nell'elenco depositato presso la sede dell'organismo di controllo. In tale elenco andranno indicati gli estremi catastali dei terreni coltivati a «Radicchio di Chioggia» e per ciascuna particella catastale: la ditta proprietaria, la ditta produttrice, la localita' la superficie coltivata a «Radicchio di Chioggia» distinta per «precoce» e per «tardiva». I produttori e i confezionatori iscritti nell'elenco suddetto sono tenuti a dichiarare all'organismo di controllo, entro trenta giorni, rispettivamente dalla raccolta e dalla vendita, la quantita' di «Radicchio di Chioggia I.G.P.» effettivamente prodotto e commercializzato, che viene quindi annotata in appositi registri di produzione e di confezionamento. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. In questo modo ogni fase del processo produttivo e' monitorata documentando per ciascuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita), garantendo la tracciabilita' e la rintracciabilita' del «Radicchio di Chioggia».