Art. 118 bis Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in dissesto 1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta' metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 243 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria. Omissis.»