Art. 157 Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. 2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020: a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122; d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111; e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190. 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono prorogati di un anno relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600. 4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima. 6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente articolo. 7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali. 7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n. 27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): «Art. 3 Efficacia temporale delle norme tributarie 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.» - Il testo del comma 1 dell'articolo 67 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 151. - Si riporta il testo degli articoli 36-bis e 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: «Art. 36-bis Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liquidazione.] Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 42 del presente decreto. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.» «Art. 36-ter Controllo formale delle dichiarazioni 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative dei medesimi uffici. 2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti; e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu' dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente; f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi. 3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati gia' in suo possesso sono considerate inefficaci. 4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 54-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: «Art. 54-bis Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni 1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma. 2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche' dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente.» - Si riporta il testo dell'articolo 21-bis del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122: «Art. 21-bis Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonche' degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. 2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalita' e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. La comunicazione e' presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. 4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di piu' attivita', i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. 5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalita' previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente e' informato dell'esito con modalita' previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-bis, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.» - Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 23 del citato decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: «Art. 23 Norme in materia tributaria 1. - 20. Omissis 21. A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose e' dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato. A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalita' e i termini da stabilire con Provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. Omissis.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 recante (Testo unico delle leggi nelle tasse automobilistiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1953. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 (Misure in materia tributaria): «Art. 5 Modifica di disposizioni normative 1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 4, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalita' istituzionali". La disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1973. Il primo e il secondo comma dell' art. 5-bis del D.L. 1 ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1982, n. 887 sono soppressi; all'art. 10, il n. 26) e' sostituito dal seguente: "26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952". all'art. 13, l'ultimo comma e' soppresso; all'art. 19, nel secondo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: "c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all' art. 26, lettere a) e c), del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 non compresi nell'allegata Tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, non e' ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni e' ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti"; all'art. 19-bis, e' aggiunto il seguente comma: "Agli effetti del presente decreto sono considerati ammortizzabili i fabbricati e le porzioni di fabbricati, destinati ad uso di civile abitazione, costruiti da imprese per la vendita, locazione o affitto". l'art. 31 e' soppresso; all'art. 34, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui ai precedenti commi, all'atto della dichiarazione annuale, hanno facolta' di optare per la detrazione nel modo normale a condizione che le modalita' di detrazione previste dal primo e secondo comma siano state effettuate almeno per il biennio precedente. I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio. L'opzione e' esclusa per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento di animali della specie bovina, compreso il genere bufalo, che non dispongono di terreni nei quali risulti producibile oltre la meta' dei mangimi necessari per il mantenimento del bestiame allevato"; all'art. 35, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli artt. 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita"; all'art. 38, il primo comma e' sostituito dal seguente: "I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707 avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente". 2. I contributi imposti dai consorzi di bonifica e le spese generali per le concessioni di opere pubbliche agli stessi assentite dallo Stato, dalle regioni e dalla Cassa per il Mezzogiorno non costituiscono, ai fini dell'I.V.A., corrispettivi per prestazioni di servizi svolte nell'esercizio di attivita' commerciali di cui all' art. 2195 del c.c. 3. Le linee di trasporto a impianto fisso, metropolitane e tranviarie ai fini dell'applicazione dell'I.V.A. sono considerate opere di urbanizzazione primaria. 4. Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonche' quelle di trascrizione previste dalla tabella allegata alla L. 23 dicembre 1977, n. 952 stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo. 5. Le aliquote dell'imposta di registro indicate nei sottoindicati articoli della prima parte della tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 sono cosi' elevate: art. 2: dal 2 al 3 per cento; art. 3: dallo 0,50 all'1 per cento; art. 6: dallo 0,25 allo 0,50 per cento; art. 8, lettera c) : dal 2 al 3 per cento; art. 8, lettera d) : dallo 0,50 all'1 per cento; art. 9: dal 2 al 3 per cento. 6. Le disposizioni di cui al quarto e quinto comma non si applicano agli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio. 7. L'ultimo comma dell' art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e' sostituito dal seguente: "Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonche' le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono". 8. All'art. 2 della parte seconda della tariffa, Allegato A, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 nel testo modificato dall' art. 5 del D.L. 26 maggio 1978, n. 216, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1978, n. 388 le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000". 9. Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell' art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono rispettivamente elevate al 2 per cento e allo 0,75 per cento per i finanziamenti erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983. L'aumento non si applica ai finanziamenti a medio termine e garantiti da cooperative e consorzi di garanzia collettiva fidi. 10. L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1 gennaio 1983, di cui alla L. 24 maggio 1977, n. 227 e' stabilita nella misura dello 0,25 per cento. 11. Le disposizioni dei commi quarto e ottavo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a partire dal 1 gennaio 1983 nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. Le disposizioni del quinto e settimo comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data. 12. A decorrere dal 1 febbraio 1983 le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono aumentate del 50 per cento. 13. Se nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 gennaio 1983 la rivalsa di cui al primo comma dell' art. 17 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216, e' stata esercitata per l'ammontare dell'imposta determinato in applicazione del comma precedente del presente articolo, le relative somme debbono comunque essere iscritte nel registro premi ed essere versate allo Stato. 14. A decorrere dal 1 maggio 1983 le aliquote stabilite dalla tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono modificate come segue: a) 2 per cento per le assicurazioni sulla vita, le assicurazioni contro gli infortuni, le assicurazioni contro le malattie, le assicurazioni dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare, le assicurazioni contro i rischi d'impiego, i contratti di capitalizzazione, i contratti di rendita vitalizia; b) 10 per cento per le assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo od al natante o ai danni causati dalla loro circolazione, le assicurazioni di rischi agricoli, le assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate, le assicurazioni contro i rischi dei trasporti terrestri, le assicurazioni di crediti, le assicurazioni delle cauzioni e le assicurazioni assimilate; c) 17 per cento per le assicurazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere a) e b). 15. Le assicurazioni dei rischi agricoli di cui ai punti A e B dell'art. 8 della tariffa, Allegato A, annessa alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216 sono assoggettate all'aliquota prevista nella lettera a) del comma precedente. 16. Sono esenti dall'imposta le assicurazioni di beni soggetti alla disciplina della L. 1 giugno 1939, n. 1089. 17. E' soppresso l' art. 10 della L. 29 ottobre 1961, n. 1216. 18. Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826 come modificate dalla L. 6 ottobre 1964, n. 947 sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate. 19. Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni. 20. Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato. 21. L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa e' stabilito in lire cento. 22. Le facolta' attribuite alle aziende di credito e agli agenti di cambio per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del D.L. 30 giugno 1960, n. 589 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1960, n. 826 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745 della L. 11 ottobre 1973, n. 636 e della L. 5 novembre 1975, n. 558 possono essere estese ai commissionari ammessi nelle borse valori che fanno uso di proprie attrezzature meccanografiche o elettrocontabili ovvero si avvalgono del servizio di centri elettrocontabili istituiti dai comitati direttivi degli agenti di cambio. Le modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro. 23. I soggetti autorizzati a pagare in modo virtuale le tasse speciali sui contratti di borsa devono effettuare, presso l'ufficio del registro competente per territorio, i versamenti delle tasse dovute in via provvisoria per ciascun anno entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. 24. Il termine di cui al quarto comma, dell' art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e' elevato a sessanta giorni. 25. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano per gli utili distribuiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 26. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la soprattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore diesel, di cui all' art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 come modificato dall' art. 9 del D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 1978, n. 38 e' aumentata a lire ventisettemila per ogni cavallo fiscale di potenza del motore. 27. L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 cavalli, per i quali la soprattassa minima annua e' stabilita in lire trecentomila. 28. Coloro che hanno gia' versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983 debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze. Con lo stesso decreto sono altresi' stabiliti i termini e le modalita' per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 21 dicembre 1982, n. 923 e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato, in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall' art. 2 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52. 29. Salvo quanto previsto dal seguente comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai nn. 115 e 125 della tariffa medesima, nonche' dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla L. 6 giugno 1973, n. 312. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa puo' essere eseguito in modo ordinario. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento puo' essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 30. Dall'1 gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1, 2, 3, 4 e 5, lettera a), del n. 115 della tariffa annessa al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5, lettera b), sono elevate a L. 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000 per tassa annuale. La differenza di tassa annuale puo' essere corrisposta anche con le normali marche di concessioni governative, da annullarsi a cura del contribuente. 31. A decorrere dall'1 gennaio 1983 i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463 per effetto della loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri. Le disposizioni del presente comma e dei successivi si applicano anche alla tassa regionale di circolazione ed alla soprattassa istituita con l' art. 8 del D.L. 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1976, n. 786. 32. Al pagamento delle tasse di cui al comma precedente sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle Finanze da emanarsi ai sensi dell' art. 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463, risultano essere proprietari , usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti al pagamento delle stesse tasse i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente dei ciclomotori, degli autoscafi non iscritti nei registri e dei motori fuoribordo applicati agli autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi importati temporaneamente dall'estero; per i veicoli, gli autoscafi ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi di imposta nei quali vengono utilizzati. 32-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'avvenuta immatricolazione all'estero del veicolo o dell'autoscafo, le tasse non sono dovute dai soggetti di cui al trentaduesimo comma che diano la prova di avere esportato definitivamente veicoli o autoscafi iscritti nei pubblici registri a seguito del trasferimento all'estero della residenza. 33. Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dai titolari delle autorizzazione di cui all' art. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, ed all' art. 16 della L. 11 febbraio 1971, n. 50. 34. Gli autoveicoli e i motocicli d'interesse storico, iscritti nei registri: Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo costruiti da oltre trenta anni, sono esenti dalle tasse e dalla soprattassa indicate nel trentunesimo comma. 35. Agli autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, temporaneamente esportati ai sensi dell'art. 214 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e' concesso l'esonero dal pagamento della tassa per il periodo di permanenza all'estero, qualora questa non sia inferiore a 12 mesi. L'esportazione e la reimportazione debbono risultare dal prescritto documento doganale da comunicarsi all'Automobile Club d'Italia a cura dell'interessato, entro trenta giorni dal rilascio. 36. La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilita' conseguente a provvedimento dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotate nei registri indicati nel trentaduesimo comma, fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui e' stata effettuata l'annotazione. 37. L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo. La cancellazione dell'annotazione di cui al precedente comma deve essere richiesta entro quaranta giorni dal riacquisto anzidetto. 38. Le tasse di cui al trentunesimo comma ed ai commi successivi debbono essere corrisposte nei termini, con le modalita' e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall' art. 2 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 39. Gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo o dell'autoscafo nonche' le relative variazioni. 40. Se il Ministro delle Finanze si avvale della facolta' prevista dall'art. 4 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia. 41. Per i rimorchi e i semirimorchi di proprieta' di una stessa impresa, che possono essere trainati alternativamente da piu' motrici appartenenti alla medesima impresa, le tasse possono essere corrisposte cumulativamente, previa convenzione da stipularsi annualmente con la competente intendenza di finanza, nella misura risultante dal prodotto del numero delle motrici di cui l'impresa dispone per la tassa massima annua prevista per i rimorchi e i semirimorchi dalla Tariffa F annessa alla L. 21 maggio 1955, n. 463. 42. Se, nel corso del periodo di tempo in cui e' efficace la convenzione, intervengono variazioni in meno nel numero delle motrici, non si procede a rimborsi; se interviene una maggiorazione nel numero delle stesse motrici, e' dovuta la tassa nella misura indicata nel comma precedente per ogni motrice aggiunta. Per i rimorchi in ordine ai quali intervengono modificazioni tali che per essi cessa di avere effetto la convenzione, la tassa deve essere corrisposta nella misura ordinaria a decorrere dal periodo fisso nel quale avviene la modificazione stessa. 43. Per i veicoli ed autoscafi consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, l'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche e dei tributi connessi e' interrotto a decorrere dal periodo fisso, immediatamente successivo a quello di scadenza di validita' delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. 44. Al fine di ottenere la interruzione dell'obbligo del pagamento, le imprese interessate devono spedire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione finanziaria o all'ente cui e' affidata la riscossione dei tributi, nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ed autoscafi ad esse consegnati per la rivendita nel quadrimestre. Per ciascun veicolo od autoscafo devono essere indicati i dati di immatricolazione, i dati di rilevanza fiscale, la categoria ed il titolo in base al quale e` avvenuta la consegna per la rivendita, ed i relativi estremi. L'inosservanza comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa. 45. Le imprese interessate devono indicare nell'elenco di cui al comma precedente i veicoli o autoscafi venduti o radiati nel quadrimestre, specificando, oltre i dati relativi al veicolo od autoscafo, le generalita' e la residenza dell'acquirente nonche' gli estremi dell'atto di trasferimento o dell'avvenuta radiazione. Per il mancato o incompleto adempimento dell'obbligo di presentare l'elenco di cui sopra, si applica la pena pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. 46. Le imprese consegnatarie, salvo i casi di circolazione con targa di prova, decadono dal regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa se il veicolo o l'autoscafo per il quale e' stata richiesta l'interruzione del pagamento e' posto in circolazione anteriormente alla rivendita. In tal caso si applica la pena pecuniaria prevista nel precedete comma. 47. Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, un diritto fisso di lire 3.000. 48. Con decreto del Ministro delle Finanze sono stabiliti termini e modalita' per il versamento del diritto fisso e sono indicati gli uffici ai quali devono essere indirizzati gli elenchi di cui sopra. 49. 50. Per la repressione delle violazioni alle norme del trentunesimo comma e dei commi successivi del presente articolo si applicano le disposizioni della L. 24 gennaio 1978, n. 27. 51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita' si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. 52. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le modalita' e le procedure semplificate nonche' stabiliti i termini per consentire, senza penalita', agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento. 53. Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalita' suindicate e' punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire un milione, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalita'. 54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non e' stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o e' stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri e' effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983. 55. Se i veicoli e gli autoscafi cancellati ai sensi del precedente comma sono comunque posti in circolazione, nei confronti del responsabile del ripristino della circolazione si applica la pena pecuniaria, da lire un milione a lire sei milioni, oltre il pagamento delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 e delle altre penalita' previste dalle vigenti disposizioni. 56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma cinquantaduesimo hanno effetto dal 1 gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresi' richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1 gennaio 1983, delle penalita' e degli interessi di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni; nello stesso termine puo' essere presentata istanza di cancellazione di veicoli o autoscafi che non risultano compresi negli elenchi, pur sussistendo i presupposti per la loro cancellazione di ufficio ai sensi del precedente comma cinquantaquattresimo. L'opposizione, la richiesta e la istanza di cui sopra devono essere presentate all'ufficio che ha predisposto l'elenco. 57. Il duplicato del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa deve essere richiesto all'ufficio o ente cui e' demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall' art. 16 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39. 58. Sulle tasse di cui al trentunesimo comma e' dovuta l'addizionale prevista dall' art. 25 della L. 24 luglio 1961, n. 729. 59. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 nonche' quelle della L. 16 maggio 1970, n. 281. 60. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto e' stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le corrispondenti disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi. 61. All' art. 6 del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito di imposta di cui alla L. 16 dicembre 1977, n. 904 sugli utili percepiti dalle societa' nonche' dagli enti finanziari previsti dall' art. 19 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216 e' pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'Irpeg". 62. Con decorrenza dal 1 aprile 1983, nelle dichiarazioni doganali in forma scritta previste nell'art. 56 del T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 deve essere indicato il codice fiscale dei soggetti intervenuti nelle operazioni doganali e di quelli ad esse interessati. 63. Il Ministro delle Finanze, con decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, puo` disporre che nelle dichiarazioni indicate nel comma precedente, in sostituzione del codice fiscale, venga indicato altro codice ad uso meccanografico a condizione che esista corrispondenza, nel sistema informativo doganale o nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, tra detti codici ad uso meccanografico ed il codice fiscale. 64. Per le violazioni degli obblighi stabiliti dai due commi precedenti, accertate dagli uffici doganali, si applicano, a cura degli uffici medesimi, con le modalita' di cui al titolo VII capo III, del citato T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, le sanzioni previste dall' art. 13, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Per la definizione in via breve delle predette violazioni si applica la disposizione di cui all' art. 39, quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni non si applicano qualora i predetti obblighi vengano assolti prima della registrazione della dichiarazione da parte dell'ufficio doganale. 65. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all' art. 6, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 sono aggiunte, in fine, le parole "note di trascrizione, iscrizione ed annotazione, da presentare alle conservatorie dei registri immobiliari, con esclusione di quelle relative agli atti degli organi giurisdizionali, con le modalita' ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze. Il Ministro delle Finanze, con proprio decreto, puo' escludere dall'obbligo le note relative ad atti non indicativi di capacita' contributiva". 66. All' art. 14, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 le parole "e dagli uffici del registro con le modalita' indicate nell'art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634" sono sostituite dalle seguenti: "dagli uffici del registro con le modalita' indicate nell' art. 73 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, e dalle conservatorie dei registri immobiliari, con le modalita' indicate nell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635". 67. l'art. 10 del D. Lgs. C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, nel testo modificato dall' art. 13 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72, e' sostituito dal seguente: "La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa l'ammissione del rimborso dell'imposta generale sull'entrata nei casi previsti dall' art. 47 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 giugno 1940, n. 762 e' deferita all'intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non superi la somma di lire cinquanta milioni; al Ministero delle finanze, negli altri casi". 68. Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della L. 30 dicembre 1980, n. 893, e' prorogato al 31 dicembre 1986. E' fatta comunque salva la facolta' del Ministro delle Finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644. 69. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono valutate in complessive lire 6.980 miliardi. 70. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1983, valutate in lire 5.160 miliardi, si provvede, quanto a lire 2.850 miliardi, con riduzione dello stanziamento iscritto al cap. n. 6820 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, quanto a lire 2.310 miliardi, con quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto recante misure in materia tributaria. 71. Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 72. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. [Omissis].» - Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 17 della citata legge 27 dicembre 1997 n. 449: «Articolo 17 Disposizioni tributarie in materia di veicoli 1. - 9. Omissis 10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Omissis.» - Si riporta della Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative): «Tariffa 21 Articolo 21 Apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione Articolo Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare delle tasse in euro 21 1. Licenza o documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;art. 3del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dallalegge 12 luglio 1991, n. 202) : per ogni mese di utenza: a) utenze residenziali 5,16 b) utenze affari 12,91 1. La tassa e' dovuta, con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, congiuntamente al canone di abbonamento. 2. Le modalita' e i termini versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 3. La tassa non e' dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonche' a non vedenti. L'invalidita' deve essere attestata dalla competente unita' sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.» - Si riporta il testo del comma 640 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015): «640. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione; b) i termini per l'accertamento di cui agli articoli 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente ai soli elementi oggetto dell'integrazione; c) i termini di cui all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni; d) i termini di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni. » - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 25 Cartella di pagamento 1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione e' presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter. Omissis.» - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 19 Indennita' di fine rapporto 1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti. 1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e' stato reddito imponibile l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno di tali anni si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di reddito. 1 ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e' diminuita di un importo pari a lire 120 mila (61,97 euro) per ciascun anno; per i periodi inferiori ad anno, tale importo e' rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 (309,87 euro) per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennita' alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 29 maggio 1982, n. 297 il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. 4-bis. 5. Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 c.c. e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.» - Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 104 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 104 Proroga della validita' dei documenti di riconoscimento 1. La validita' ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 e' prorogata al 31 dicembre 2020. La validita' ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.»