IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il disciplinare consolidato della DOP «Prosecco» e il relativo documento unico riepilogativo; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2019 e sul sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP «Prosecco»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini Prosecco, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e della Regione Friuli Venezia Giulia; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020; conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 15 giugno 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine e' stata presentata a questo Ministero una sola istanza contenente osservazioni alla citata proposta di modifica, che, per le motivazioni in essa contenute, non e' stata ritenuta ammissibile da questa amministrazione; Vista la nota n. 139 - 3 luglio 2020 con la quale il citato Consorzio tutela del vino Prosecco ha chiesto che le modifiche in questione possano essere applicabili anche per le scorte di prodotti derivanti dalla vendemmia 2019, al fine di produrre la tipologia di spumante rose' mediante la pratica di cui all'art. 5, comma 7, del disciplinare consolidato, consistente nell'aggiunta del 10-15% di Pinot nero (vinificato in rosso) alla partita base ottenuta da uve del vitigno Glera, previa la riclassificazione di prodotti ottenuti da uve del vitigno Pinot nero di altre denominazioni di origine ricadenti sul territorio della DOC «Prosecco»; Viste altresi' le note n. 283184 del 16 luglio 2020 e n. 45988 del 17 luglio 2020 con le quali le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno rispettivamente espresso il parere favorevole alla predetta richiesta del Consorzio tutela del vino prosecco; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Prosecco» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in questione anche nei riguardi delle le partite di vini base spumante derivanti dalla vendemmia 2019, limitatamente all'ottenimento della tipologia di spumante rose' mediante la pratica di cui all'art. 5, comma 7, del disciplinare consolidato; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Decreta: Art. 1 1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 8 agosto 2019 richiamati in premessa, sono approvate le «modifiche ordinarie» di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 15 giugno 2020. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.