IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio;  
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale  17  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  173  del  28  luglio
2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Prosecco» ed approvato il relativo disciplinare
di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato della DOP «Prosecco» e il relativo documento
unico riepilogativo; 
  Visto il decreto  ministeriale  8  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  199  del  26  agosto
2019 e sul sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP  e
IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato  il  disciplinare  di
produzione della DOP «Prosecco»; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino Prosecco con
sede in Treviso, intesa ad ottenere la modifica del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini Prosecco, nel rispetto della  procedura
di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Atteso che la citata richiesta di modifica,  considerata  «modifica
ordinaria» che comporta  variazioni  al  documento  unico,  ai  sensi
dell'art. 17, del regolamento UE  n.  33/2019,  e'  stata  esaminata,
nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli  6,  7,  e  10  e,  in
particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole della  Regione  Veneto  e
della Regione Friuli Venezia Giulia; 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 20 maggio 2020; 
    conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la   circolare
ministeriale  n.  6694  del  30  gennaio  2019  e   successiva   nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del
disciplinare  in  questione  e'  stata  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del  15  giugno  2020,  al
fine  di  dar  modo  agli  interessati  di  presentare  le  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; 
    entro il predetto termine e' stata presentata a questo  Ministero
una sola istanza contenente  osservazioni  alla  citata  proposta  di
modifica, che, per le motivazioni in essa  contenute,  non  e'  stata
ritenuta ammissibile da questa amministrazione; 
  Vista la nota n. 139 -  3  luglio  2020  con  la  quale  il  citato
Consorzio tutela del vino Prosecco ha chiesto  che  le  modifiche  in
questione possano essere applicabili anche per le scorte di  prodotti
derivanti dalla vendemmia 2019, al fine di produrre la  tipologia  di
spumante rose' mediante la pratica di cui all'art. 5,  comma  7,  del
disciplinare consolidato, consistente  nell'aggiunta  del  10-15%  di
Pinot nero (vinificato in rosso) alla partita base  ottenuta  da  uve
del vitigno Glera, previa la riclassificazione di  prodotti  ottenuti
da uve del vitigno Pinot  nero  di  altre  denominazioni  di  origine
ricadenti sul territorio della DOC «Prosecco»; 
  Viste altresi' le note n. 283184 del 16 luglio 2020 e n. 45988  del
17 luglio 2020 con le quali le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia
hanno rispettivamente espresso il  parere  favorevole  alla  predetta
richiesta del Consorzio tutela del vino prosecco; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art.  17,  par.
2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di produzione della produzione della  DOP  dei  vini
«Prosecco» e il relativo documento unico consolidato  con  le  stesse
modifiche, nonche' per rendere applicabili le modifiche in  questione
anche nei riguardi delle le partite di vini base  spumante  derivanti
dalla vendemmia 2019, limitatamente all'ottenimento  della  tipologia
di spumante rose' mediante la pratica di cui all'art. 5, comma 7, del
disciplinare consolidato; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione UE, tramite il sistema informativo  messo
a disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera  a)  del
regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Prosecco»,
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo modificato  con  il  decreto  ministeriale  8  agosto  2019
richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di
cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 150 del 15 giugno 2020. 
  2. Il disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Prosecco»,
consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al  comma  1,  ed  il
relativo documento unico consolidato, figurano  rispettivamente  agli
allegati A e B del presente decreto.