Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2019, limitatamente all'elaborazione della tipologia «Prosecco» spumante rose' mediante la pratica di cui all'art. 5, comma 7, dell'allegato disciplinare. A tal fine il quantitativo complementare del 10-15% di Pinot nero (vinificato in rosso), da aggiungere alla partita base ottenuta da uve del vitigno Glera, deve provenire dalla preliminare riclassificazione di prodotti ottenuti da uve del vitigno Pinot nero di altre denominazioni di origine ricadenti sul territorio della DOC «Prosecco», nel rispetto delle compatibilita' tecnico-produttive stabilite dall'art. 38 della legge n. 238/2016. 4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1. 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Prosecco» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2020 Il dirigente: Polizzi