Allegato A DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «PROSECCO». Art. 1. Denominazione e vini 1. La denominazione di origine controllata «Prosecco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: «Prosecco»; «Prosecco» spumante; «Prosecco» spumante rose'; «Prosecco» frizzante.