(Allegato A-art. 2)
 
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Prosecco»,
«Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti  da
uve provenienti da vigneti  costituiti  dal  vitigno  Glera;  possono
concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad  un
massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta  trevigiana,
Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio  e  Pinot
nero (vinificato in bianco). 
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   «Prosecco»
spumante rose' deve essere ottenuto da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti dal vitigno Glera per un minimo  dell'85%  e  fino  ad  un
massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per  un  minimo
del 10%  e  fino  ad  un  massimo  del  15%  il  vitigno  Pinot  nero
(vinificato in rosso). 
    2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal  successivo
art. 5, comma 6, per ottenere  i  vini  «Prosecco»  spumante,  devono
essere ottenuti dalle  uve  provenienti  da  vigneti  costituiti  dai
vitigni  Chardonnay,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio  e   Pinot   nero
(vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere  iscritti
nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali  vigneti  devono
rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4. 
    3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo
art. 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rose',  deve
essere ottenuto dalle  uve  provenienti  da  vigneti  costituiti  dal
vitigno  Pinot  nero  (vinificato  in  rosso),  ubicati   all'interno
dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idoneo a essere  iscritto
nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali  vigneti  devono
rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.