Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Prosecco», «Prosecco» spumante e «Prosecco» frizzante devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera; possono concorrere, in ambito aziendale, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, i seguenti vitigni: Verdiso, Bianchetta trevigiana, Perera, Glera lunga, Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco). Il vino a denominazione di origine controllata «Prosecco» spumante rose' deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Glera per un minimo dell'85% e fino ad un massimo del 90%; deve concorrere, in ambito aziendale per un minimo del 10% e fino ad un massimo del 15% il vitigno Pinot nero (vinificato in rosso). 2. I prodotti destinati alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 6, per ottenere i vini «Prosecco» spumante, devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti dai vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da soli o congiuntamente, ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idonei a essere iscritti nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4. 3. Il prodotto destinato alla pratica disciplinata dal successivo art. 5, comma 7, per ottenere i vini «Prosecco» spumante rose', deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti costituiti dal vitigno Pinot nero (vinificato in rosso), ubicati all'interno dell'area di produzione di cui all'art. 3 e idoneo a essere iscritto nell'apposita sezione dello schedario viticolo. Tali vigneti devono rispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 4.