(Allegato A-art. 4)
 
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e  comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti  ad
esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della
falda e quelli torbosi. 
    3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse
solo le forme di allevamento a  spalliera  semplice  e  doppia  e  la
densita' minima di impianto per ettaro non deve  essere  inferiore  a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore  del  disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto
ministeriale  17  luglio  2009,  possono  essere   autorizzati   alla
produzione della denominazione a condizione che sia garantita con  la
tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro. 
    4. Le Regioni Veneto e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono
stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed al competente organismo
di controllo. 
    5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  di
cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici  naturali
minimi sono i seguenti: 
    
=====================================================================
|                                    |   Produzione   | Titolo alc. |
|                                    |   massima t.   |Vol. naturale|
|             Tipologia              |     uva/ha     |minimo % Vol |
+====================================+================+=============+
|Prosecco                            |       18       |    9,5%     |
+------------------------------------+----------------+-------------+
|Prosecco spumante                   |       18       |    9,0%     |
+------------------------------------+----------------+-------------+
|Prosecco spumante rose'             |                |             |
|                                    |                |             |
|Glera                               |       18       |    9,0%     |
|Pinot nero                          |       13,5     |             |
+------------------------------------+----------------+-------------+
|Prosecco frizzante                  |       18       |    9,0%     |
+------------------------------------+----------------+-------------+
    
    A detti limiti  quantitativi,  anche  in  annate  eccezionalmente
favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso  una  accurata
cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. Tale quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante
varietale sempre con il nome  della  medesima  varieta'.  Inoltre  le
regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia,  su  richiesta  motivata  del
Consorzio  di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di   categoria
interessate, prima della  vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da
adottare di  concerto  con  univoci  criteri  tecnico-amministrativi,
possono stabilire ulteriori diverse utilizzazioni/destinazioni  delle
succitate uve. Le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia su  proposta
del   Consorzio   di   tutela   della   denominazione,   sentite   le
organizzazioni di categoria interessate, prima della  vendemmia,  con
propri provvedimenti, da adottare di  concerto  con  univoci  criteri
tecnico-amministrativi,  possono,  altresi',  stabilire   un   limite
massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Prosecco» inferiore a  quello
fissato dal presente disciplinare. Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente  organismo
di controllo. 
    Le uve destinate a produrre «Prosecco» nelle tipologie  spumante,
spumante rose' e frizzante devono assicurare un titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo del 9,0% vol., purche' la destinazione delle
uve  atte  ad  essere  elaborate  venga  espressamente  indicata  nei
documenti ufficiali di cantina e nella denuncia annuale delle uve 
    7. In annate particolarmente  favorevoli,  le  Regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del Consorzio di tutela,  sentite
le organizzazioni di categoria interessate - prima  della  vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento  la  resa  massima  ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi  della  normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  predetti
mosti  e  dei  vini  e'  regolamentato  secondo  quanto  previsto  al
successivo art. 5 (commi 8 e  9).  Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al competente  organismo
di controllo.