Art. 2 
 
Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni
  ed attrezzature finalizzate  al  soccorso  ed  all'assistenza  alla
  popolazione. 
 
  1. Al  fine  di  garantire  la  prosecuzione,  senza  soluzione  di
continuita', dell'attivita' di assistenza  alla  popolazione  colpita
dall'evento  calamitoso  di  cui  in  premessa,  e'  autorizzata   la
donazione, in favore  della  popolazione  della  Repubblica  popolare
Ucraina, con le modalita' di cui al comma 2, di materiali tecnici  ed
attrezzature necessari all'assistenza alla  popolazione,  inviati  ai
sensi del comma 2 dell'art. 1. 
  2. Alla donazione dei beni  di  cui  al  comma  1  alla  Repubblica
popolare Ucraina si provvede mediante  verbale  sottoscritto  per  il
tramite dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina con le autorita' locali. 
  3. Al reintegro dei materiali tecnici e delle attrezzature  oggetto
di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4.