Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione. 1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuita', dell'attivita' di assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso di cui in premessa, e' autorizzata la donazione, in favore della popolazione della Repubblica popolare Ucraina, con le modalita' di cui al comma 2, di materiali tecnici ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1. 2. Alla donazione dei beni di cui al comma 1 alla Repubblica popolare Ucraina si provvede mediante verbale sottoscritto per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in Ucraina con le autorita' locali. 3. Al reintegro dei materiali tecnici e delle attrezzature oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 4.