Art. 4 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi all'espletamento  degli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza, si provvede,  nel  limite  massimo  di  euro
1.000.000,00, a  valere  sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 luglio 2020 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                              della Protezione civile 
                                                      Borrelli