Art. 4 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 1.000.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2020 Il Capo del Dipartimento della Protezione civile Borrelli