Art. 4 1. Il MUR disporra', su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere sui due predetti fondi e subordinata all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST 2017. 2. Il beneficiario, Universita' degli studi di Torino, si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti dei beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.