Art. 4 
 
  1.  Il  MUR  disporra',  su  richiesta  di  ciascun   beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility  Criteria»,  nella  misura  dell'80%  del
contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, a valere  sui  due
predetti  fondi  e  subordinata  all'effettiva  disponibilita'  delle
risorse a valere sul FIRST 2017. 
  2.  Il  beneficiario,  Universita'  degli  studi  di   Torino,   si
impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai  sensi  dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto; obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili  in  sede  di
verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere,  nei
confronti  dei  beneficiari  alla  revoca  delle  agevolazioni,   con
contestuale recupero delle somme erogate anche  attraverso  il  fermo
amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale  compensazione  con  le
somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso
questa o altra amministrazione.