(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                              LIBRO IX 
          OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO 
    PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 
 
                               PARTE I 
                      DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
                              Art. 131. 
                             Definizioni 
 
    1. Nel presente Libro si intendono per: 
      a) «regolamento (UE) 2017/2358»: il regolamento  delegato  (UE)
2017/2358 della Commissione del 21  settembre  2017  che  integra  la
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i requisiti in materia di  governo  e  controllo  del
prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti
assicurativi; 
      b) «regolamento (UE) 2017/2359»: il regolamento  delegato  (UE)
2017/2359 della Commissione del 21  settembre  2017  che  integra  la
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  gli  obblighi  di  informazione  e  le   norme   di
comportamento  applicabili  alla   distribuzione   di   prodotti   di
investimento assicurativi; 
      c) «regolamento (UE) 2017/565»: il  regolamento  delegato  (UE)
2017/565  della  Commissione  del  25  aprile  2016  che  integra  la
direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
quanto  riguarda  i  requisiti  organizzativi  e  le  condizioni   di
esercizio  dell'attivita'  delle  imprese  di   investimento   e   le
definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva; 
      d) «CAP»: il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
(«Codice delle assicurazioni private»); 
      e) «prodotto di  investimento  assicurativo»:  un  prodotto  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-bis.3), del Testo unico; 
      f) «soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa»:  i
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo unico; 
      g) «cliente»: la persona fisica o  giuridica  in  favore  della
quale un soggetto abilitato alla  distribuzione  assicurativa  svolge
attivita' di distribuzione assicurativa; 
      h)  «attivita'  di  distribuzione  assicurativa»:   l'attivita'
definita  dall'art.  106  del  CAP  avente  ad  oggetto  prodotti  di
investimento assicurativi; 
      i) «consulenza»: la consulenza prevista dall'art. 1,  comma  1,
lettera m-ter), del CAP; 
      l) «consulenza su base indipendente»:  la  consulenza  prevista
dall'art. 24-bis, comma 2, del  Testo  unico  quando  ha  ad  oggetto
prodotti di investimento assicurativi; 
      m) «ricerca  in  materia  di  investimenti»:  la  ricerca  come
definita dall'art. 36 del regolamento (UE) 2017/565, quando fornita a
un soggetto abilitato  alla  distribuzione  assicurativa  nell'ambito
dello svolgimento dell'attivita' medesima; 
      n) «collaborazione orizzontale»:  collaborazione  tra  soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa  e  intermediari  operativi
iscritti  nelle  sezioni  A  e  B  del  registro  degli  intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del CAP  o  nell'elenco  annesso  al
registro di cui all'art. 116-quinquies del CAP,  ai  sensi  dell'art.
22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito
nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
      o) «supporto durevole»: il supporto definito dall'art. 1, comma
1, lettera vv-quater),  del  CAP  il  cui  utilizzo  e'  disciplinato
dall'art. 120-quater, commi da 1 a 6 del CAP; 
      p)  «KID»:  il  documento  contenente  le  informazioni  chiave
redatto in conformita' a quanto stabilito  dal  regolamento  (UE)  n.
1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
      q) «DIP aggiuntivo IBIP»: Documento informativo precontrattuale
aggiuntivo  per   i   prodotti   d'investimento   assicurativi   come
disciplinato dal regolamento IVASS n. 41 del 2  agosto  2018  recante
disposizioni in materia di informativa, pubblicita'  e  realizzazione
dei  prodotti  assicurativi  ai  sensi  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private; 
      r) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di
contatto con la clientela, diversa dalla pubblicita',  impiegata  per
la distribuzione di prodotti di investimento  assicurativi  senza  la
presenza  fisica   e   simultanea   del   soggetto   abilitato   alla
distribuzione assicurativa e del cliente; 
      s)  «mercato  di  riferimento  del  soggetto  che  realizza  il
prodotto»: il mercato di riferimento individuato ai  sensi  dell'art.
5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2358; 
      t)  «mercato  di  riferimento   effettivo»:   il   mercato   di
riferimento individuato dal  soggetto  abilitato  alla  distribuzione
assicurativa  che  distribuisce  il  prodotto  ai   sensi   dell'art.
135-quinquiesdecies, commi 1 e 2; 
      u) «mercato di riferimento negativo del soggetto  che  realizza
il  prodotto»:  il/i  gruppo/i  di  clienti  per  le  cui   esigenze,
caratteristiche e obiettivi il prodotto di investimento  assicurativo
non e' compatibile, individuato dal soggetto che realizza il prodotto
ai sensi del regolamento IVASS recante  disposizioni  in  materia  di
requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi  ai  sensi
del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  -  Codice  delle
assicurazioni private e successive modifiche e integrazioni; 
      v) «mercato di riferimento negativo effettivo»:  il/i  gruppo/i
di clienti per  le  cui  esigenze,  caratteristiche  e  obiettivi  il
prodotto di investimento assicurativo non e' compatibile, individuato
dal  soggetto   abilitato   alla   distribuzione   assicurativa   che
distribuisce il  prodotto  ai  sensi  dell'art.  135-quinquiesdecies,
comma 3. 
 
                              Art. 132. 
                     Collaborazioni orizzontali 
 
    1.  In  caso  di  collaborazione  orizzontale,  gli   adempimenti
previsti dal presente Libro nei confronti dei clienti,  quali  quelli
indicati dagli articoli 134, 135, 135-ter, 135-septies  e  135-vicies
quinquies, sono svolti  dal  soggetto  abilitato  alla  distribuzione
assicurativa che intrattiene il rapporto diretto con il cliente. 
    2. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  il  soggetto
abilitato  alla  distribuzione   assicurativa   garantisce   che   le
informazioni da rendere al cliente ai sensi  del  comma  5  dell'art.
135-septies comprendano quelle relative a ogni pagamento o  beneficio
ricevuto  da  o  pagato  a  terzi  dai   soggetti   coinvolti   nella
collaborazione orizzontale. 
 
                              PARTE II 
            TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA DISTRIBUZIONE 
              DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 
 
                               TITOLO I 
              INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE 
                           E PROMOZIONALI 
 
                              Art. 133. 
                Requisiti generali delle informazioni 
                    e informativa precontrattuale 
 
    1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie
e promozionali, indirizzate dai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa a clienti o potenziali clienti devono essere imparziali,
chiare  e  non   fuorvianti.   Le   comunicazioni   pubblicitarie   e
promozionali sono chiaramente identificabili come tali. 
    2.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
forniscono prima  dell'effettuazione  dell'operazione  ai  clienti  o
potenziali  clienti,  in  una   forma   comprensibile,   informazioni
appropriate  affinche'  essi  possano   ragionevolmente   comprendere
l'attivita'  di  distribuzione  svolta  e  il  tipo  di  prodotti  di
investimento assicurativi che sono loro proposti, nonche' i rischi  a
essi connessi e, di conseguenza, possano  prendere  le  decisioni  di
investimento  con  cognizione  di   causa.   Tali   informazioni   si
riferiscono: 
      a) al soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa: 
        i) per i soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa
iscritti nella  sezione  D  del  registro  unico  degli  intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del CAP, le seguenti informazioni: 
          1) denominazione sociale; 
          2) sede legale e recapiti; 
          3) eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e  di
posta  elettronica  certificata  e  indicazione  del  sito   internet
attraverso cui e' promossa o svolta l'attivita', dove esistente; 
        ii)  per  i  soggetti  dell'Unione  europea  abilitati   alla
distribuzione  assicurativa  iscritti  nell'elenco  annesso  di   cui
all'art. 116-quinquies, comma 5, del CAP, le seguenti informazioni: 
          1) ragione sociale; 
          2) Stato membro in cui sono registrati; 
          3) indirizzo internet al quale e' possibile  consultare  il
registro dello Stato membro d'origine in cui sono iscritti; 
          4) sede legale o numero di registrazione nello Stato membro
d'origine; 
          5) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine; 
          6) in caso di attivita' in  regime  di  stabilimento,  sede
secondaria  nel  territorio  della  Repubblica   e   nominativo   del
responsabile della sede secondaria; 
          7) data  di  inizio  dell'attivita'  di  distribuzione  nel
territorio della Repubblica; 
          8) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di
posta elettronica e, ove esistente, indirizzo  di  posta  elettronica
certificata; 
        iii)  il   riferimento   al   registro   degli   intermediari
assicurativi di cui all'art. 109 del CAP o all'elenco annesso di  cui
all'art.  116-quinquies,  comma  5,  del  CAP,  in  cui  il  soggetto
abilitato alla distribuzione assicurativa e' iscritto e l'indicazione
circa i  mezzi  esperibili  per  verificare  che  sia  effettivamente
registrato; 
        iv) le procedure che  consentono  al  cliente  di  presentare
ricorsi a organi di  risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie
ovvero reclamo al soggetto abilitato alla distribuzione  assicurativa
o all'impresa di assicurazione; 
        v) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, pari o
superiore al dieci per cento del capitale sociale o  dei  diritti  di
voto in una determinata impresa di assicurazione; 
        vi) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta,  pari
o superiore al dieci per cento del capitale sociale o dei diritti  di
voto del soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa  detenuta
da  una  determinata  impresa   di   assicurazione   o   dall'impresa
controllante una determinata impresa di assicurazione; 
      b) al prodotto di investimento assicurativo e all'attivita'  di
distribuzione assicurativa: 
        i) le attivita' prestate e le loro caratteristiche, indicando
il contenuto delle prestazioni dovute; 
        ii) se il prodotto e'  distribuito  mediante  consulenza,  il
soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa informa il cliente
se: 
          1) la consulenza  e'  fondata  sull'analisi  di  un  numero
sufficiente di prodotti di investimento assicurativi disponibili  sul
mercato,  che  consenta  ai  soggetti  abilitati  alla  distribuzione
assicurativa di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo
criteri  professionali,  in  merito  al  prodotto   di   investimento
assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; 
          2) la  consulenza  e'  fornita  su  base  indipendente.  Il
soggetto abilitato spiega in maniera chiara e concisa se e perche' la
consulenza  si  configura  come  fornita  o  non  fornita   su   base
indipendente e il tipo e la  natura  delle  limitazioni  applicabili,
incluso il divieto di ricevere e trattenere incentivi; 
          3) la  consulenza  e'  di  natura  obbligatoria,  ai  sensi
dell'art. 135-quater; 
          4) la consulenza non grava economicamente  sui  clienti  ai
sensi dell'art. 121-septies, comma 2, del CAP; 
          5) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa
fornisce al cliente una valutazione  periodica  dell'adeguatezza  dei
prodotti di investimento assicurativi proposti o raccomandati; 
        iii) se, in virtu' di un obbligo  contrattuale,  il  soggetto
abilitato  alla  distribuzione  assicurativa  e'  tenuto  a  proporre
esclusivamente i contratti di una o piu'  imprese  di  assicurazione,
dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese; 
        iv) se il soggetto abilitato alla distribuzione  assicurativa
distribuisce determinati prodotti senza vincoli di esclusiva con  una
o  piu'  imprese  di  assicurazione.  In   tal   caso   comunica   la
denominazione delle imprese  di  assicurazione  con  le  quali  ha  o
potrebbe avere rapporti d'affari; 
        v) la natura e la fonte dei  conflitti  di  interesse  per  i
quali i presidi adottati per la loro gestione  non  sono  sufficienti
per assicurare con ragionevole certezza che sia evitato il rischio di
nuocere agli interessi del cliente; 
        vi) indicazioni sulle  strategie  di  investimento  proposte,
inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi  associati  ai
prodotti  di  investimento  assicurativi  proposti  o  a  determinate
strategie di investimento proposte; 
        vii) se il soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa
agisce su incarico del cliente ovvero in nome e per conto  di  una  o
piu' imprese di assicurazione, specificando in quest'ultimo  caso  la
denominazione della/e impresa/e di cui distribuisce i prodotti; 
        viii)  nome/ragione   sociale   dell'/degli   intermediario/i
assicurativo/i con  cui  il  soggetto  abilitato  alla  distribuzione
assicurativa ha in corso rapporti di collaborazione orizzontale; 
        ix) con riferimento al pagamento dei premi: 
          1) se i premi pagati dal cliente e le  somme  destinate  ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se
regolati per il tramite del  soggetto  abilitato  alla  distribuzione
assicurativa,  costituiscono  patrimonio  autonomo  e  separato   dal
patrimonio del soggetto abilitato stesso, 
oppure 
          2) se e' stata stipulata una fideiussione bancaria idonea a
garantire una capacita' finanziaria pari al 4  per  cento  dei  premi
incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea; 
        x)  con  riguardo  alle  remunerazioni   e   agli   incentivi
percepiti, il  soggetto  abilitato  alla  distribuzione  assicurativa
indica: 
          1)   la   natura   del   compenso   (onorario   corrisposto
direttamente   dal   cliente;   commissione   inclusa   nel    premio
assicurativo; altro tipo di compenso, compresi i  benefici  economici
di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in  virtu'  della  distribuzione
effettuata; combinazione delle diverse tipologie di compensi  di  cui
sopra); 
          2)  nel  caso  di  onorario  corrisposto  direttamente  dal
cliente, l'importo del compenso o, se non e' possibile,  informazioni
relative al metodo per calcolarlo; 
          3) le informazioni su tutti i costi e gli  oneri,  comprese
le informazioni relative all'attivita' di distribuzione assicurativa,
al costo del prodotto di  investimento  assicurativo  raccomandato  o
offerto in vendita al cliente e alle modalita' di pagamento da  parte
del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti eseguiti a favore  di  o
tramite terzi. Le informazioni sui costi  e  oneri,  compresi  quelli
connessi all'attivita' di distribuzione assicurativa e al prodotto di
investimento assicurativo, non causati dal verificarsi di un  rischio
di mercato  sottostante,  sono  presentate  in  forma  aggregata  per
permettere al cliente di conoscere il costo totale e il  suo  effetto
complessivo sul rendimento e, se il cliente  lo  richiede,  in  forma
analitica; 
          4) le  informazioni  previste  dagli  articoli  135-sexies,
comma 2, 135-octies, comma 4, 135-decies, comma  4  e  135-duodecies,
comma 1, lettera a). 
    3. Quando il soggetto abilitato alla  distribuzione  assicurativa
fornisce  al  cliente  informazioni  in  merito  ad  un  prodotto  di
investimento assicurativo comunica l'esistenza  del  KID  e  del  DIP
aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui al comma 2,  lettera
b), con riferimento al prodotto, possono essere adempiuti mediante la
consegna del KID  e  del  DIP  aggiuntivo  IBIP,  se  tali  documenti
contengono tutte le informazioni previste. In caso  di  prodotti  che
prevedono piu' opzioni di investimento, il  soggetto  abilitato  alla
distribuzione  assicurativa  deve   fornire   le   informazioni   con
riferimento alle specifiche opzioni di investimento. 
    4.  Se  i  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
procedono   alla   distribuzione   dei   prodotti   di   investimento
assicurativi fuori dai locali o mediante tecniche di comunicazione  a
distanza, comunicano ai clienti che hanno l'obbligo di: 
      a)  valutare  la  coerenza  con  le   richieste   ed   esigenze
assicurative del cliente o potenziale cliente,  l'adeguatezza  oppure
l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo  proposto,
acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione; 
      b) osservare gli ulteriori  obblighi  comportamentali  previsti
dalla normativa vigente; 
      c)  consegnare  al  cliente   o   potenziale   cliente,   prima
dell'effettuazione  dell'operazione,   copia   della   documentazione
informativa prescritta dalla vigente disciplina; 
      d)  consegnare  al  cliente  o  potenziale  cliente  copia  dei
contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto. 
 
                              Art. 134. 
              Modalita' di fornitura delle informazioni 
 
    1. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a), sono
fornite al cliente prima dell'effettuazione dell'operazione  mediante
la trasmissione o la consegna di apposito documento. 
    2. L'obbligo di consegna o di trasmissione delle informazioni  di
cui al comma 1 non si applica quando le informazioni sono fornite dai
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa al  momento  della
instaurazione  del  rapporto  con  il  cliente.  In  occasione  della
distribuzione   di   un   prodotto   di   investimento   assicurativo
successivamente all'instaurazione del rapporto  con  il  cliente,  le
informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a),  sono  fornite
mediante la consegna o la trasmissione di un  documento  qualora  sia
intervenuto un aggiornamento delle stesse. 
    3. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera a), sono
altresi' messe a disposizione del pubblico nei  locali  del  soggetto
abilitato  alla  distribuzione  assicurativa,  anche  avvalendosi  di
apparecchiature tecnologiche, oppure sono  pubblicate  sul  suo  sito
internet,  ove  utilizzato  per  la  distribuzione  di  prodotti   di
investimento assicurativi, purche' il soggetto abilitato  dia  avviso
della pubblicazione nei propri locali. 
    4. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettera b), sono
fornite dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  prima
di ciascuna operazione avente ad oggetto un prodotto di  investimento
assicurativo, mediante la consegna o la trasmissione di  un  apposito
documento. 
    5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
gli articoli 44, 46, 47, ad eccezione del paragrafo  1,  lettera  g),
48, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565. 
    6. Le informazioni di cui all'art. 133, comma 2, lettere a) e b),
sono fornite in conformita' a quanto previsto  dall'art.  120-quater,
commi da 1 a 6, del CAP. 
 
                              TITOLO II 
        ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA, CONSULENZA OBBLIGATORIA 
                   E PRATICHE DI VENDITA ABBINATA 
 
                                Capo I 
                             Adeguatezza 
 
                              Art. 135. 
                          Principi generali 
 
    1. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa,  quando
forniscono consulenza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi,
raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano coerenti
con le richieste ed esigenze assicurative del  cliente  o  potenziale
cliente.  A  tal  fine,  i  soggetti  abilitati  alla   distribuzione
assicurativa  ottengono  dal  cliente   o   potenziale   cliente   le
informazioni  necessarie   in   merito   ai   bisogni   assicurativi,
chiedendogli notizie sulle sue caratteristiche personali ed  esigenze
assicurative, che includono, ove  pertinenti,  specifici  riferimenti
all'eta', allo stato di salute, all'attivita' lavorativa,  al  nucleo
familiare, alla situazione finanziaria ed  assicurativa  e  alle  sue
aspettative in relazione al prodotto di investimento assicurativo, in
termini di copertura e  durata,  anche  tenendo  conto  di  eventuali
coperture assicurative gia' in essere, del  tipo  di  rischio,  delle
caratteristiche e della complessita' del prodotto offerto. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa,  quando
forniscono consulenza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi,
raccomandano prodotti di investimento assicurativi che siano adeguati
al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati
in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacita'  di
sostenere perdite. Essi non  raccomandano  prodotti  di  investimento
assicurativi non adeguati al cliente o potenziale cliente. 
    3. Ai fini del comma 2, i soggetti abilitati  alla  distribuzione
assicurativa  ottengono  dal  cliente   o   potenziale   cliente   le
informazioni necessarie in merito: 
      a) alle conoscenze ed esperienze  in  materia  di  investimenti
riguardo al tipo specifico di prodotto raccomandato; 
      b) alla sua situazione finanziaria,  inclusa  la  capacita'  di
sostenere perdite; 
      c) agli obiettivi di investimento,  inclusa  la  tolleranza  al
rischio. 
    4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)
2017/2359. 
    5. I  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  che
intrattengono un rapporto continuativo con il  cliente,  per  esempio
fornendo  un  servizio  di  consulenza  in  materia  di  investimenti
accompagnato   da   una   valutazione   periodica   dell'adeguatezza,
stabiliscono   appropriate   politiche   e   procedure   che    siano
dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate  e  aggiornate  sui
clienti ai fini dell'osservanza di quanto previsto dai commi 1 e 2. 
    6. Quando i soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
forniscono consulenza  sui  prodotti  di  investimento  assicurativi,
stabiliscono   appropriate   politiche   e   procedure   che    siano
dimostrabili, per assicurare di essere in grado di: 
      a) comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi
e rischi, dei prodotti di investimento assicurativi selezionati per i
clienti; 
      b) valutare, tenendo conto dei costi e della  complessita',  se
altri  prodotti  finanziari  o   altri   prodotti   di   investimento
assicurativi equivalenti siano adeguati al cliente. 
 
                            Art. 135-bis. 
             Dichiarazioni di rispondenza alle richieste 
                  e alle esigenze e di adeguatezza 
 
    1. I soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa,  prima
che l'operazione sia effettuata, forniscono  al  cliente  un'apposita
dichiarazione nella quale lo informano che il prodotto risponde  alle
richieste e alle esigenze assicurative del cliente. 
    2. Ai fini di cui all'art. 14 del regolamento (UE)  2017/2359,  i
soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  che  prestano
consulenza sui prodotti di investimento  assicurativi  forniscono  ai
clienti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata,
una  dichiarazione  di  adeguatezza  che  specifichi  la   consulenza
prestata e indichi perche' il prodotto corrisponda  alle  preferenze,
agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. 
    3. Qualora, ai  fini  dell'effettuazione  dell'operazione,  venga
utilizzato un mezzo di comunicazione  a  distanza  che  impedisce  la
previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2,  queste
possono essere  fornite  al  cliente,  su  supporto  durevole,  senza
ingiustificati ritardi subito dopo che l'operazione sia effettuata, a
condizione che: 
      a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e 
      b) il soggetto abilitato abbia dato al cliente la  possibilita'
di ritardare l'effettuazione  dell'operazione  al  fine  di  ricevere
preventivamente le dichiarazioni. 
 
                               Capo II 
                           Appropriatezza 
 
                            Art. 135-ter. 
                          Principi generali 
 
    1. Qualsiasi prodotto di  investimento  assicurativo  proposto  o
chiesto  deve  essere  coerente  con  le  richieste  e  le   esigenze
assicurative del cliente o potenziale cliente. A tal fine, i soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa  ottengono  dal  cliente  o
potenziale cliente le informazioni necessarie in  merito  ai  bisogni
assicurativi,  chiedendogli   notizie   sulle   sue   caratteristiche
personali ed esigenze assicurative, che  includono,  ove  pertinenti,
specifici riferimenti all'eta', allo stato di  salute,  all'attivita'
lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e  alle
sue  aspettative   in   relazione   al   prodotto   di   investimento
assicurativo, in termini di copertura e durata, anche  tenendo  conto
di eventuali coperture assicurative  gia'  in  essere,  del  tipo  di
rischio, delle caratteristiche  e  della  complessita'  del  prodotto
offerto.  Prima  dell'effettuazione   dell'operazione,   i   soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa forniscono  al  cliente  la
dichiarazione  di  rispondenza  alle  richieste   e   alle   esigenze
assicurative del cliente di cui all'art. 135-bis, comma 1. Si applica
il comma 3 del medesimo articolo. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa,  quando
distribuiscono prodotti di investimento  assicurativi  senza  fornire
consulenza, richiedono al cliente o  potenziale  cliente  di  fornire
informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo  al
tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare
se  il  prodotto  in  questione  e'  appropriato  per  il  cliente  o
potenziale cliente. 
    3. Qualora i soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa
ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia  appropriato
per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione,
dandone evidenza  in  un'apposita  dichiarazione.  L'avvertenza  puo'
essere fornita utilizzando un formato standardizzato. 
    4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non  fornire
le informazioni di cui al comma 2 o  qualora  tali  informazioni  non
siano  sufficienti,   i   soggetti   abilitati   alla   distribuzione
assicurativa avvertono il  cliente  o  potenziale  cliente  che  tali
circostanze impediranno loro di determinare se il  prodotto  sia  per
lui  appropriato,  dandone  evidenza  in  un'apposita  dichiarazione.
L'avvertenza   puo'   essere   fornita   utilizzando    un    formato
standardizzato. 
    5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
gli articoli 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) 2017/2359. 
 
                              Capo III 
                       Consulenza obbligatoria 
 
                          Art. 135-quater. 
                       Consulenza obbligatoria 
 
    1.  Nell'attivita'  di  distribuzione  assicurativa  i   soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa prestano consulenza per  la
vendita dei prodotti di investimento assicurativi  per  cui  sussiste
l'obbligo  di  consulenza  ai  sensi   dell'art.   68-duodecies   del
Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto  2018  recante  disposizioni  in
materia di distribuzione assicurativa  e  riassicurativa  di  cui  al
Titolo IX (Disposizioni generali in  materia  di  distribuzione)  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209 -   Codice   delle
assicurazioni  private.  A  tal  fine,  i  soggetti  abilitati   alla
distribuzione assicurativa acquisiscono dalle imprese produttrici  la
lista  dei  prodotti  rispetto  ai  quali   sussiste   l'obbligo   di
consulenza. 
    2. La prestazione della consulenza sui prodotti  di  investimento
assicurativi unitamente a un servizio di  consulenza  in  materia  di
investimenti    accompagnato    da    una    valutazione    periodica
dell'adeguatezza non comporta l'applicazione  dell'art.  121-septies,
comma 2, secondo periodo, del CAP. 
 
                               Capo IV 
                    Pratiche di vendita abbinata 
 
                         Art. 135-quinquies. 
                    Pratiche di vendita abbinata 
 
    1. Nel caso in cui un prodotto di  investimento  assicurativo  e'
distribuito insieme a un altro prodotto o servizio di investimento  o
accessorio  come  parte  di  un  pacchetto  o  come  condizione   per
l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, i soggetti abilitati  alla
distribuzione assicurativa  informano  il  cliente  se  e'  possibile
acquistare  i  diversi  componenti  separatamente  e  forniscono   la
descrizione adeguata delle  diverse  componenti  dell'accordo  o  del
pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli  oneri  di  ciascun
componente. 
    2. Quando una pratica di vendita  abbinata  viene  offerta  a  un
cliente e i  rischi  derivanti  dalla  medesima  sono  verosimilmente
diversi da quelli associati ai componenti considerati  separatamente,
i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  forniscono  una
descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto  e
del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la  copertura
assicurativa. 
    3. Quando offrono in consulenza e raccomandano  un  pacchetto  di
servizi o prodotti aggregati, i soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa assicurano che l'intero pacchetto sia  coerente  con  le
richieste e le  esigenze  assicurative  del  cliente  e  adeguato  al
medesimo, in conformita' all'art. 135. 
    4.  Nel  caso  di  distribuzione  di  prodotti  di   investimento
assicurativi in assenza di  consulenza,  i  soggetti  abilitati  alla
distribuzione assicurativa valutano la coerenza con le richieste e le
esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di
servizi o prodotti nel suo insieme, in conformita' all'art. 135-ter. 
    5. Ai fini dell'applicazione del presente  articolo,  i  soggetti
abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  tengono   conto   degli
Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'art. 24, paragrafo 11,
della direttiva 2014/65/UE. 
 
                             TITOLO III 
                              INCENTIVI 
 
                               Capo I 
                              Incentivi 
 
                          Art. 135-sexies. 
                          Principi generali 
 
    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  135-octies,   i
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  non  possono,  in
relazione  all'attivita'  di  distribuzione  assicurativa,  pagare  o
percepire compensi o commissioni oppure fornire o  ricevere  benefici
non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o  da  una
persona che agisca per conto di questi, a meno che i  pagamenti  o  i
benefici: 
      a) abbiano lo scopo di accrescere la qualita' dell'attivita' di
distribuzione assicurativa; e 
      b) non pregiudichino l'adempimento  dell'obbligo  di  agire  in
modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. 
    2. L'esistenza,  la  natura  e  l'importo  dei  pagamenti  o  dei
benefici di cui al comma 1 o,  qualora  l'importo  non  possa  essere
accertato, il metodo  di  calcolo  di  tale  importo,  devono  essere
comunicati chiaramente al  cliente,  in  modo  completo,  accurato  e
comprensibile,   prima   dello    svolgimento    dell'attivita'    di
distribuzione assicurativa. I soggetti abilitati  alla  distribuzione
assicurativa, laddove applicabile, informano la clientela  in  merito
ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni  o
i benefici monetari o  non  monetari  percepiti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' di distribuzione assicurativa. I benefici non monetari
di minore entita' possono essere  descritti  in  modo  generico.  Gli
altri benefici non monetari ricevuti o  pagati  sono  quantificati  e
indicati separatamente. Le informazioni sono  fornite  in  una  forma
comprensibile in modo che i  clienti  o  potenziali  clienti  possano
ragionevolmente comprendere  la  natura  dell'attivita'  e  del  tipo
specifico di prodotto di  investimento  assicurativo  che  sono  loro
proposti, nonche'  i  rischi  connessi  e,  di  conseguenza,  possano
prendere le decisioni in materia di investimenti  con  cognizione  di
causa. 
    3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si  applicano  ai
pagamenti o benefici che consentono lo svolgimento dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa o sono necessari a tal  fine  e  che,  per
loro natura, non possono entrare  in  conflitto  con  il  dovere  del
soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa di agire  in  modo
onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi  dei
clienti. 
 
                          Art. 135-septies. 
            Condizioni di ammissibilita' degli incentivi 
 
    1. Lo scopo di cui all'art. 135-sexies, comma 1, lettera  a),  si
intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le  condizioni  di  cui
all'art. 53, comma 1. 
    2. In coerenza con quanto previsto dall'art.  8  del  regolamento
(UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario e'
inammissibile qualora lo svolgimento dell'attivita' di  distribuzione
assicurativa sia distorto o negativamente  influenzato  a  causa  del
compenso, della commissione o del beneficio non monetario. 
    3.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
soddisfano  le  condizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  fintantoche'
continuano a pagare o ricevere  il  compenso,  la  commissione  o  il
beneficio non monetario. 
    4.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
conservano evidenza del fatto che i  compensi,  le  commissioni  o  i
benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare
la qualita' dell'attivita' di distribuzione assicurativa: 
      a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e
benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione allo svolgimento
dell'attivita' di distribuzione assicurativa; e 
      b) registrando  il  modo  in  cui  i  compensi,  commissioni  e
benefici non monetari pagati o ricevuti dal soggetto  abilitato  alla
distribuzione assicurativa, o  che  quest'ultimo  intende  impiegare,
migliorino la qualita' dell'attivita' di distribuzione  assicurativa,
nonche' le misure adottate al fine di non pregiudicare il  dovere  di
agire in modo onesto,  imparziale  e  professionale  per  servire  al
meglio gli interessi dei clienti. 
    5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato
a terzi, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: 
      a)  prima  di   distribuire   un   prodotto   di   investimento
assicurativo, forniscono ai clienti le informazioni di  cui  all'art.
135-sexies, comma 2, sulla base di  quanto  previsto  dall'art.  133,
comma 2, lettera b), romanino x), numero 4). I benefici non  monetari
di minore entita' possono essere  descritti  in  modo  generico.  Gli
altri benefici non monetari ricevuti o  pagati  sono  quantificati  e
indicati separatamente; 
      b) qualora non siano stati in  grado  di  quantificare  ex-ante
l'importo del pagamento o  del  beneficio  da  ricevere  o  pagare  e
abbiano invece comunicato ai clienti il metodo  di  calcolo  di  tale
importo, rendono noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o  del
beneficio ricevuto o pagato; e 
      c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente
ai  clienti,  almeno  una  volta  l'anno,  l'importo  effettivo   dei
pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici  non  monetari  di
minore entita' possono essere descritti in modo generico. 
    6. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5, i  soggetti
abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  tengono   conto   delle
disposizioni  in  materia  di  costi  e  oneri   previste   dall'art.
121-sexies, commi 1, lettera c), e 2, del CAP, e  dall'art.  50,  del
regolamento (UE) 2017/565. 
 
                               Capo II 
 Incentivi in relazione all'attivita' di distribuzione assicurativa 
              mediante consulenza su base indipendente 
 
                          Art. 135-octies. 
   Incentivi riguardanti l'attivita' di distribuzione assicurativa 
              mediante consulenza su base indipendente 
 
    1. Nello svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa
mediante consulenza  su  base  indipendente,  non  sono  accettati  e
trattenuti compensi, commissioni o  altri  benefici  monetari  o  non
monetari pagati o forniti da terzi o da una persona  che  agisce  per
conto di terzi, ad eccezione dei  benefici  non  monetari  di  minore
entita' che possono migliorare la qualita' della prestazione  offerta
ai clienti e che, per la loro portata e natura,  non  possono  essere
considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire  nel
migliore  interesse  dei   clienti.   I   soggetti   abilitati   alla
distribuzione assicurativa: 
      a)  restituiscono  al  cliente,  non   appena   ragionevolmente
possibile dopo  la  loro  ricezione,  ogni  compenso,  commissione  o
beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un  soggetto  che
agisce per loro conto, in  relazione  alle  attivita'  e  ai  servizi
prestati  al  cliente.  Tutti  i  compensi,  commissioni  o  benefici
monetari  ricevuti   da   terzi   in   relazione   all'attivita'   di
distribuzione assicurativa mediante consulenza su  base  indipendente
sono trasferiti integralmente al cliente; 
      b) stabiliscono e  attuano  una  politica  per  assicurare  che
compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da  terzi,
o da un soggetto  che  agisce  per  loro  conto,  siano  assegnati  e
trasferiti a ogni singolo cliente; 
      c) informano i clienti sui compensi,  commissioni  o  qualsiasi
beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalita'. 
    2.  Sono  ammissibili  esclusivamente  i  seguenti  benefici  non
monetari di minore entita': 
      a) le informazioni o la documentazione relativa a  un  prodotto
di  investimento  assicurativo  o  all'attivita'   di   distribuzione
assicurativa di natura generica ovvero personalizzata in funzione  di
uno specifico cliente; 
      b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da  un
emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere  una
nuova emissione da parte della societa', o quando il  soggetto  terzo
e' contrattualmente impegnato e pagato  dall'emittente  per  produrre
tale  materiale  in  via  continuativa,  purche'  il   rapporto   sia
chiaramente documentato nel materiale  e  quest'ultimo  sia  messo  a
disposizione  di  qualsiasi  soggetto  abilitato  alla  distribuzione
assicurativa che desideri riceverlo o del pubblico in generale  nello
stesso momento; 
      c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi
sui vantaggi e sulle caratteristiche di un  determinato  prodotto  di
investimento assicurativo, attivita' di distribuzione assicurativa  o
consulenza su base indipendente; 
      d) ospitalita' di un valore de minimis ragionevole, come cibi e
bevande nel corso di un incontro  di  lavoro  o  di  una  conferenza,
seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c). 
    3. I benefici non monetari di minore entita'  ammissibili  devono
essere ragionevoli  e  proporzionati  e  tali  da  non  incidere  sul
comportamento del soggetto abilitato alla distribuzione  assicurativa
in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente. 
    4. I benefici non monetari di  minore  entita'  ammissibili  sono
comunicati ai  clienti  prima  dello  svolgimento  dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa e della consulenza su  base  indipendente,
sulla base di quanto previsto dall'art. 133,  comma  2,  lettera  b),
romanino x), numero 4). Tali benefici  possono  essere  descritti  in
modo generico. 
 
                              Capo III 
                 Ricerca in materia di investimenti 
 
                          Art. 135-novies. 
                             Condizioni 
 
    1.  La  fornitura  di  ricerca  in  materia  di  investimenti  in
relazione a prodotti di investimento assicurativi da parte  di  terzi
ai soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  nell'ambito
dello svolgimento  dell'attivita'  medesima  non  e'  considerata  un
incentivo se viene pagata: 
      a)  direttamente  dai  soggetti  abilitati  alla  distribuzione
assicurativa mediante risorse proprie; 
      b) attraverso un apposito conto di  pagamento  per  la  ricerca
controllato dai soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa,
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
        1) il conto di pagamento e' finanziato da uno specifico onere
per la ricerca a carico dei clienti; 
        2)  i  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
stabiliscono e valutano regolarmente un budget per la ricerca; 
        3) i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  sono
responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale
conto puo' essere delegata a terzi, purche' cio'  agevoli  l'acquisto
della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi
siano  effettuati,  senza  indebiti  ritardi,  a  nome  dei  soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa,  conformemente  alle  loro
istruzioni; 
        4)  i  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
valutano regolarmente, sulla base di rigorosi  criteri,  la  qualita'
della ricerca acquistata e come la stessa e' in grado di  contribuire
all'assunzione  di  decisioni  di  investimento  nell'interesse   dei
clienti.  I  soggetti  abilitati  alla   distribuzione   assicurativa
formulano per iscritto un'apposita  politica  in  cui  sono  definiti
tutti gli elementi  necessari  ai  fini  di  tale  valutazione.  Tale
politica e' fornita ai clienti. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa includono
nella politica di cui al comma 1, lettera b),  numero  4),  l'entita'
del beneficio che  la  ricerca  acquistata  attraverso  il  conto  di
pagamento puo' apportare all'asset allocation ottimale  dei  clienti,
tenuto conto dell'approccio che verra' adottato per ripartire in modo
equo i costi della ricerca tra i vari investimenti dei clienti. 
 
                          Art. 135-decies. 
                        Onere per la ricerca 
 
    1. Ai fini dell'art. 135-novies, comma 1, lettera b), numero  1),
l'onere per la ricerca a carico dei clienti: 
      a) e' determinato esclusivamente sulla base di un budget per la
ricerca definito ai sensi dell'art. 135-undecies; e 
      b) non e' collegato al volume e/o al  valore  delle  operazioni
eseguite per conto dei clienti. 
    2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti  non  viene
riscosso  separatamente,  ma  unitamente   a   una   commissione   di
negoziazione, tale onere e' identificato in maniera distinta  e  sono
soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 135-novies,  comma  1,
lettera b), e 135-duodecies, comma 1, lettere a) e b). 
    3. L'ammontare complessivo degli oneri per  la  ricerca  ricevuti
dai clienti non puo' superare il budget per la ricerca, salvo  quanto
previsto dall'art. 135-undecies, comma 4. 
    4.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
forniscono in tempo utile ai clienti o  potenziali  clienti,  in  una
forma comprensibile, l'onere per la ricerca  determinato  sulla  base
del budget di cui al comma 1 e  la  frequenza  con  cui  il  medesimo
verra' addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno sulla base di
quanto previsto dall'art. 133, comma  2,  lettera  b),  romanino  x),
numero 4). 
 
                         Art. 135-undecies. 
                        Budget per la ricerca 
 
    1. Ai fini dell'art. 135-novies, comma 1, lettera b), numero  2),
il budget per la  ricerca  e'  gestito  esclusivamente  dai  soggetti
abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  e  si   basa   su   una
valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi. 
    2. Al fine di garantire che il budget sia gestito e impiegato nel
migliore interesse  dei  clienti,  l'assegnazione  del  medesimo  per
l'acquisto della ricerca fornita da terzi  e'  soggetta  a  controlli
appropriati e alla  supervisione  dell'alta  dirigenza  dei  soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa. 
    3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui  sono
effettuati i pagamenti a favore dei  fornitori  della  ricerca  e  le
modalita' di determinazione degli importi  loro  corrisposti,  tenuto
conto dei criteri previsti dall'art. 135-novies, comma 1, lettera b),
numero 4). 
    4. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa  possono
incrementare il budget per la ricerca  solo  dopo  aver  informato  i
clienti, in modo chiaro, di tale circostanza. 
    5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel budget, residui
un'eccedenza nel conto  di  pagamento  per  la  ricerca,  i  soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa adottano procedure idonee a
rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte  dell'onere
calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo budget. 
    6. I  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  non
utilizzano il budget per la ricerca e il relativo conto di  pagamento
per finanziare la ricerca interna. 
 
                         Art. 135-duodecies. 
                             Informativa 
 
    1. Quando utilizzano un conto di  pagamento  per  la  ricerca,  i
soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  forniscono  ai
clienti: 
      a) in  tempo  utile,  informazioni  sull'importo  previsto  nel
budget per la  ricerca  e  sull'entita'  dell'onere  per  la  ricerca
stimato per ciascun cliente sulla base di quanto  previsto  dall'art.
133, comma 2, lettera b), romanino x), numero 4); 
      b) su base annuale, informazioni sui costi totali  che  ciascun
cliente ha sostenuto per la ricerca; 
      c) su richiesta dei clienti  o  della  Consob,  un  elenco  dei
fornitori di ricerca che  sono  stati  pagati  mediante  tale  conto,
nonche', con riferimento a un determinato periodo di tempo, l'importo
totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto
tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli  fissati
nel budget, indicando eventuali  retrocessioni  o  eccedenze  qualora
residuino disponibilita' sul conto. 
 
                              TITOLO IV 
                             RENDICONTI 
 
                         Art. 135-terdecies. 
                        Rendiconti ai clienti 
 
    1. Ai fini di cui all'art. 18 del regolamento (UE) 2017/2359,  il
soggetto  abilitato  alla  distribuzione  assicurativa  fornisce   ai
clienti,  su  supporto  durevole  e  con  cadenza   almeno   annuale,
rendiconti sull'attivita' svolta, tenendo  conto  della  tipologia  e
della complessita' dei prodotti di investimento assicurativi e  della
natura dell'attivita'. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che hanno
informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza
degli  strumenti  finanziari   e   dei   prodotti   di   investimento
assicurativi forniscono ai clienti  rendiconti  periodici  contenenti
una  dichiarazione  aggiornata  che  indichi  i  motivi  secondo  cui
l'investimento corrisponde alle preferenze,  agli  obiettivi  e  alle
altre caratteristiche del cliente. 
    3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
l'art. 50 del regolamento (UE) 2017/565. 
 
                              TITOLO V 
GOVERNO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI -  OBBLIGHI  PER  I
         SOGGETTI ABILITATI ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA 
 
                       Art. 135-quaterdecies. 
                          Principi generali 
 
    1. I soggetti abilitati alla  distribuzione  assicurativa  devono
conoscere  i  prodotti  di  investimento  assicurativi   distribuiti,
valutarne  la  compatibilita'  con  le  esigenze   della   clientela,
distribuirli nel mercato di riferimento del soggetto che realizza  il
prodotto, e fare in modo che i prodotti siano distribuiti solo quando
cio' sia nell'interesse del cliente. 
    Inoltre, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: 
      a)  riesaminano  regolarmente  i   prodotti   di   investimento
assicurativi distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa
incidere significativamente sui rischi potenziali per il  mercato  di
riferimento, al  fine  quantomeno  di  valutare  se  il  prodotto  di
investimento assicurativo resti coerente  con  le  esigenze  di  tale
mercato e se la prevista strategia  distributiva  continui  a  essere
appropriata,  nonche'  della   eventuale   revisione   del   prodotto
effettuata dal produttore; 
      b) adottano opportune misure per ottenere le  informazioni  sul
prodotto  di  investimento  assicurativo  e  sul  suo   processo   di
approvazione, compreso il mercato di  riferimento  del  soggetto  che
realizza il prodotto, per comprendere le caratteristiche e il mercato
di riferimento identificato per ciascun prodotto. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2017/2358. 
 
                      Art. 135-quinquiesdecies. 
                  Mercato di riferimento effettivo 
 
    1. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  adottano
adeguate  misure  e  procedure  per  assicurare  che  i  prodotti  di
investimento assicurativi che intendono distribuire siano compatibili
con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi  del  mercato  di
riferimento effettivo e che la strategia  di  distribuzione  prevista
sia coerente con tale mercato. 
    2.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
identificano e valutano  in  modo  appropriato  la  situazione  e  le
esigenze  dei  clienti  a  cui  intendono  destinare  i  prodotti  di
investimento assicurativi, al fine di garantire che gli interessi  di
quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da
esigenze di finanziamento del distributore. 
    3.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
individuano il mercato di riferimento negativo effettivo. 
    4. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il
mercato di riferimento negativo effettivo sono una specificazione del
mercato di riferimento e del  mercato  di  riferimento  negativo  del
soggetto che realizza il  prodotto  individuati  ai  sensi  dell'art.
30-decies, comma 4, del CAP e, ferma restando la responsabilita'  del
soggetto   abilitato   alla   distribuzione   assicurativa,   possono
coincidere con essi. 
    5. Il mercato di riferimento effettivo di cui ai commi 1 e 2 e il
mercato di riferimento  negativo  effettivo  sono  comunicati,  prima
della distribuzione, al soggetto che realizza il prodotto. 
    6.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  verifica  e  monitoraggio
previsti dall'art. 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2358,  i
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: 
      a) non distribuiscono prodotti di investimento assicurativi  ai
clienti che appartengono al mercato di riferimento negativo effettivo
o al mercato di riferimento negativo del  soggetto  che  realizza  il
prodotto; 
      b) possono distribuire prodotti di investimento assicurativi ai
clienti che non appartengono al mercato di riferimento  effettivo  di
cui ai commi 1 e 2 o al  mercato  di  riferimento  del  soggetto  che
realizza  il  prodotto,  purche'  tali  prodotti  corrispondano  alle
richieste e alle esigenze assicurative di quei clienti e: 
        i) siano adeguati,  nel  caso  di  prodotti  di  investimento
assicurativi di cui all'art. 135-quater, comma 1; 
        ii) siano adeguati o appropriati, nel  caso  di  prodotti  di
investimento  assicurativi  diversi  da  quelli   di   cui   all'art.
135-quater, comma 1. 
    7. La distribuzione a clienti che non appartengono al mercato  di
riferimento, ai  sensi  del  comma  6,  e'  comunicata  dai  soggetti
abilitati alla distribuzione assicurativa al soggetto che realizza il
prodotto. 
    8. I  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  che
distribuiscono prodotti di investimento  assicurativi  realizzati  da
imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro  diverso
dall'Italia adottano tutti i presidi necessari per  garantire  che  i
prodotti siano distribuiti in conformita' al  presente  Libro,  siano
conformi alle norme europee e italiane e  rispondano  alle  esigenze,
alle caratteristiche e agli  obiettivi  del  mercato  di  riferimento
effettivo individuato. 
 
                       Art. 135-sexiesdecies. 
             Ruolo degli organi sociali, delle funzioni 
               aziendali di controllo e del personale 
 
    1.  L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  ha  la
responsabilita'  ultima  dell'osservanza  delle  norme  relative   ai
meccanismi  di  distribuzione  e  alla  definizione  del  mercato  di
riferimento effettivo. 
    2. La funzione di controllo di conformita' alle norme monitora lo
sviluppo e la revisione periodica  delle  procedure  e  delle  misure
adottate dal soggetto abilitato alla distribuzione  assicurativa  per
il governo dei prodotti di  investimento  assicurativi,  al  fine  di
individuare i rischi di mancato adempimento degli  obblighi  previsti
dal presente Titolo e dal Capo III del regolamento (UE) 2017/2358. 
    3. Le  relazioni  della  funzione  di  controllo  di  conformita'
comprendono sistematicamente in un'apposita sezione informazioni  sui
prodotti  di  investimento  assicurativi  distribuiti  dal   soggetto
abilitato  alla  distribuzione  assicurativa  e  sulla  strategia  di
distribuzione. 
    4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a
disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni
di cui al comma 3. 
    5. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa mettono a
disposizione dell'IVASS, su  richiesta  di  quest'ultima,  l'apposita
sezione della relazione della funzione di  controllo  di  conformita'
prevista dal comma 3. 
    6.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
assicurano  che  il  personale  sia  in  possesso  delle   competenze
necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi dei prodotti
di investimento assicurativi che  intendono  distribuire  nonche'  le
esigenze,  le  caratteristiche  e  gli  obiettivi  del   mercato   di
riferimento. 
 
                       Art. 135-septiesdecies. 
                 Scambio informativo con i soggetti 
                     che realizzano il prodotto 
 
    1.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
acquisiscono dai soggetti che realizzano il prodotto le  informazioni
necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente i  prodotti  che
intendono distribuire, al fine di  garantire  che  gli  stessi  siano
distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e  agli
obiettivi del mercato di riferimento individuato ai  sensi  dell'art.
135-quinquiesdecies. 
    2.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del  presente  articolo,
nonche' quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il
mercato di riferimento  di  cui  all'art.  135-quinquiesdecies  e  la
strategia di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. 
    3.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
forniscono informazioni sulle vendite dei  prodotti  di  investimento
assicurativi e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'art.
135-octiesdecies  ai  soggetti  che  realizzano   il   prodotto   per
supportare i controlli, il monitoraggio e il  processo  di  revisione
dei prodotti di investimento assicurativi svolti da questi ultimi. 
 
                       Art. 135-octiesdecies. 
                               Riesame 
 
    1.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
riesaminano e aggiornano periodicamente  le  procedure  e  le  misure
adottate al fine di garantire che le  stesse  permangano  rigorose  e
idonee all'adempimento degli obblighi posti  dal  presente  Titolo  e
adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati. 
    2.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
riesaminano regolarmente  i  prodotti  di  investimento  assicurativi
distribuiti, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere  in
modo  significativo  sui  rischi  potenziali  per   il   mercato   di
riferimento    effettivo    individuato    ai     sensi     dell'art.
135-quinquiesdecies. 
    3. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa  valutano
almeno se il prodotto di investimento assicurativo resti coerente con
le esigenze, le  caratteristiche  e  gli  obiettivi  del  mercato  di
riferimento effettivo e se la  prevista  strategia  di  distribuzione
continui a essere appropriata. 
    4.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
riconsiderano il mercato di riferimento effettivo e/o  aggiornano  le
procedure e le misure adottate qualora rilevino di aver  erroneamente
identificato il mercato di riferimento effettivo per un  prodotto  di
investimento assicurativo ovvero qualora il prodotto di  investimento
assicurativo  non  soddisfi  piu'  le  condizioni  del   mercato   di
riferimento effettivo. 
    5. L'eventuale individuazione di un nuovo mercato di  riferimento
effettivo in esito  alla  riconsiderazione  di  cui  al  comma  4  e'
comunicata al soggetto che realizza il prodotto assicurativo ai sensi
dell'art. 135-quinquiesdecies, comma 5. 
 
                       Art. 135-noviesdecies. 
                     Collaborazione orizzontale 
 
    1.  In  caso  di  collaborazione  orizzontale,  ciascun  soggetto
abilitato  alla  distribuzione  assicurativa  e'   responsabile   del
corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Titolo.  Si
applica  l'art.  16,  comma  5,   del   regolamento   IVASS   recante
disposizioni in materia di  requisiti  di  governo  e  controllo  dei
prodotti assicurativi ai sensi del decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209  -  Codice  delle  assicurazioni  private  e  successive
modifiche  e  integrazioni  e  l'art.  42,  commi  4  e  4-bis,   del
regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto  2018  recante  disposizioni  in
materia di distribuzione assicurativa  e  riassicurativa  di  cui  al
Titolo IX (Disposizioni generali in  materia  di  distribuzione)  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209  -  Codice   delle
assicurazioni private. 
 
                          Art. 135-vicies. 
                    Principio di proporzionalita' 
 
    1.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
rispettano gli obblighi di cui al presente Titolo in modo appropriato
e  proporzionato,  tenendo  conto  della  natura  del   prodotto   di
investimento assicurativo e del relativo mercato di riferimento. 
    2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, i  soggetti
abilitati  alla  distribuzione  assicurativa   prestano   particolare
attenzione  qualora   intendano   distribuire   nuovi   prodotti   di
investimento assicurativi ovvero nel caso di modifiche  all'attivita'
di distribuzione svolta. 
 
                              TITOLO VI 
                REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA 
 
                       Art. 135-vicies semel. 
                       Conoscenze e competenze 
 
    1. Nella distribuzione di prodotti di investimento  assicurativi,
i soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa  rispettano  le
disposizioni di cui al Titolo IX della Parte II  del  Libro  III  con
riferimento ai membri  del  personale  che  operano  all'interno  dei
locali. I requisiti di conoscenza  e  competenza  sono  integrati  da
quanto previsto dall'Allegato  I,  punto  II,  della  direttiva  (UE)
2016/97 sulla distribuzione assicurativa. 
    2. Le ore di formazione e di aggiornamento  professionale  svolte
ai sensi dell'art. 156 o ai fini dell'iscrizione e  della  permanenza
nel  Registro  degli  intermediari  assicurativi,  anche   a   titolo
accessorio, e riassicurativi di cui all'art.  109  del  CAP  o  negli
elenchi  degli  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  dei  mediatori
creditizi di cui all'art.  128-undecies  del  TUB,  se  svolte  nelle
materie indicate nel Titolo IX della Parte II del Libro III,  possono
essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti
dal comma 1. 
 
                             TITOLO VII 
DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI   BANCARI,   PRODOTTI   DI   INVESTIMENTO
               ASSICURATIVI E SERVIZI DI INVESTIMENTO 
 
                        Art. 135-vicies bis. 
     Distribuzione di prodotti bancari, prodotti di investimento 
               assicurativi e servizi di investimento 
 
    1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione
di depositi strutturati, di  prodotti  finanziari  emessi  da  banche
diversi dagli strumenti finanziari e/o di  prodotti  di  investimento
assicurativi disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento  di
strumenti finanziari e/o la consulenza in  materia  di  investimenti,
considerano unitariamente il  rapporto  con  i  clienti  al  fine  di
adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta. 
 
                             TITOLO VIII 
         ISTRUZIONI IMPARTITE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 
 
                        Art. 135-vicies ter. 
         Istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione 
 
    1.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per
le quali operano. 
    2. I  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa,  in
particolare,  trasmettono  all'impresa   di   assicurazione,   dietro
specifica istruzione della medesima, le informazioni relative a tutti
i  costi  e  gli  oneri  connessi  all'attivita'   di   distribuzione
necessarie per predisporre il «Documento  unico  di  rendicontazione»
previsto dall'art. 25 del regolamento IVASS n. 41 del 2  agosto  2018
recante  disposizioni  in  materia  di  informativa,  pubblicita'   e
realizzazione  dei  prodotti  assicurativi  ai  sensi   del   decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209  -  Codice  delle  assicurazioni
private. 
 
                              PARTE III 
PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITA'  ALLE  NORME,
            TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI 
 
                       Art. 135-vicies quater. 
                       Disciplina applicabile 
 
    1. I soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  nello
svolgimento dell'attivita' di distribuzione  assicurativa  rispettano
le disposizioni di cui alla Parte II  del  Libro  IV,  riferendo  gli
obblighi ivi prescritti all'attivita' di distribuzione assicurativa e
ai prodotti di investimento assicurativi. 
 
                              PARTE IV 
                       CONFLITTI DI INTERESSE 
 
                     Art. 135-vicies quinquies. 
                          Principi generali 
 
    1.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
mantengono e applicano disposizioni  organizzative  e  amministrative
efficaci al fine di adottare tutte  le  misure  ragionevoli  volte  a
evitare che i conflitti di  interesse  incidano  negativamente  sugli
interessi dei loro clienti. 
    2. Quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate
a  norma  del  comma  1  non  sono  sufficienti  ad  assicurare,  con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere  agli  interessi  dei
clienti  sia  evitato,  i  soggetti  abilitati   alla   distribuzione
assicurativa informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro
conto, della  natura  generale  e/o  delle  fonti  dei  conflitti  di
interesse  nonche'  delle  misure  adottate  per  mitigare  i  rischi
connessi. Le informazioni sono fornite su supporto durevole ai  sensi
dell'art. 121-quinquies, comma 2, del CAP e presentano  un  grado  di
dettaglio sufficiente a consentire al  cliente,  considerate  le  sue
caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sull'attivita'
nel cui contesto sorge il conflitto di interesse. 
    3. Al fine di  evitare  che  il  conflitto  di  interessi  incida
negativamente sugli  interessi  dei  clienti,  i  soggetti  abilitati
stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale  se  la
contemporanea qualifica  di  beneficiario  o  di  vincolatario  delle
prestazioni  assicurative  e  quella  di  distributore  del  relativo
contratto incida negativamente sull'interesse del cliente,  valutando
in particolare la contestualita' dell'operazione  contrattuale  e  la
situazione finanziaria del cliente. 
    4. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2017/2359. 
 
                       Art. 135-vicies sexies. 
            Sistemi di remunerazione e di incentivazione 
                     e valutazione del personale 
 
    1.   Nello   svolgimento    dell'attivita'    di    distribuzione
assicurativa, i soggetti abilitati  alla  distribuzione  assicurativa
evitano di remunerare e di incentivare il proprio  personale  secondo
modalita' incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse
dei clienti. 
    2. Ai fini del comma 1, i soggetti abilitati  alla  distribuzione
assicurativa non adottano disposizioni in materia  di  remunerazione,
target di vendita o di  altro  tipo  che  potrebbero  incentivare  il
personale a  raccomandare  ai  clienti  un  particolare  prodotto  di
investimento  assicurativo  se  puo'  essere  offerto   un   prodotto
differente, piu' adatto alle esigenze del cliente. 
    3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, i
soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano l'art. 8
del regolamento (UE) 2017/2359. 
    4. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa  evitano
di valutare le prestazioni del proprio  personale  secondo  modalita'
incompatibili con il dovere  di  agire  nel  migliore  interesse  dei
clienti. 
 
                               PARTE V 
                  CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 
 
                      Art. 135-vicies septies. 
                  Conservazione delle registrazioni 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art.  19  del  regolamento
(UE) 2017/2359, i soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa
tengono,  per   tutte   le   attivita'   e   operazioni   effettuate,
registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di  verificare  il
rispetto delle norme in  materia  di  distribuzione  di  prodotti  di
investimento  assicurativi,  e  in  particolare  l'adempimento  degli
obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti. 
    2. I soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa applicano
l'art. 94, commi 2 e 3. 
 
                       Art. 135-duodetricies. 
            Registrazione delle conversazioni telefoniche 
                 e delle comunicazioni elettroniche 
 
    1.  Le  registrazioni  di   cui   all'art.   135-vicies   septies
comprendono la registrazione delle conversazioni telefoniche o  delle
comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni  concluse  nello
svolgimento dell'attivita' di distribuzione assicurativa. 
    2. Il presente  articolo  si  applica  anche  alle  conversazioni
telefoniche e alle comunicazioni elettroniche rese nell'ambito  dello
svolgimento dell'attivita' indicata al comma 1 che non hanno condotto
all'effettiva conclusione di operazioni. 
    3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  i  soggetti  abilitati   alla
distribuzione assicurativa adottano tutte le misure  ragionevoli  per
registrare  le   conversazioni   telefoniche   e   le   comunicazioni
elettroniche   effettuate,   trasmesse    o    ricevute    attraverso
apparecchiature da essi fornite a un dipendente o collaboratore o che
hanno  autorizzato  a   utilizzare.   I   soggetti   abilitati   alla
distribuzione assicurativa adottano tutte le misure  ragionevoli  per
impedire che un dipendente  o  collaboratore  effettui,  trasmetta  o
riceva  su  apparecchiature  private  conversazioni   telefoniche   e
comunicazioni elettroniche che non siano in  grado  di  registrare  o
copiare. 
    4.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
comunicano ai clienti che saranno registrate le  conversazioni  o  le
comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che  danno  luogo  o
possono dar  luogo  a  operazioni.  Tale  comunicazione  puo'  essere
effettuata una sola volta, prima dello svolgimento dell'attivita'  di
distribuzione assicurativa. 
    5.  I  soggetti  abilitati  alla  distribuzione  assicurativa  si
astengono dallo svolgere per telefono  l'attivita'  di  distribuzione
assicurativa  se  essi  non  hanno  preventivamente   effettuato   la
comunicazione di cui al comma 4. 
    6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali
diversi da quello telefonico, a condizione  che  venga  impiegato  un
supporto  durevole  quale  posta,  fax,  posta  elettronica  o  altra
documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti  nel  corso
di  riunioni.  Il  contenuto  delle  conversazioni  intercorse   alla
presenza del  cliente  puo'  essere  registrato  mediante  verbali  o
annotazioni scritte. Tali ordini sono  considerati  equivalenti  agli
ordini ricevuti per telefono. 
 
                              PARTE VI 
DISTRIBUZIONE  DI  PRODOTTI  DI  INVESTIMENTO  ASSICURATIVI  MEDIANTE
                TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 
 
                        Art. 135-undetricies. 
                              Soggetti 
 
    1. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa  possono
distribuire prodotti di investimento assicurativi  mediante  tecniche
di comunicazione a distanza. 
 
                          Art. 135-tricies. 
                   Limiti all'impiego di tecniche 
                     di comunicazione a distanza 
 
    1. La distribuzione  di  prodotti  di  investimento  assicurativi
mediante tecniche di comunicazione a distanza non puo' effettuarsi e,
qualora  intrapresa,  deve  essere  immediatamente  interrotta,   nei
confronti dei clienti che si dichiarino  esplicitamente  contrari  al
suo svolgimento o alla sua  prosecuzione.  A  tale  fine  e'  fornita
espressa indicazione della possibilita' per i clienti di  opporsi  al
ricevimento in futuro di tali comunicazioni. 
 
                       Art. 135-tricies semel. 
                             Svolgimento 
 
    1. Nella distribuzione di prodotti di  investimento  assicurativi
mediante tecniche di comunicazione a distanza, i  soggetti  abilitati
alla  distribuzione  assicurativa  osservano  le   disposizioni   del
presente Libro. 
 
                        Art. 135-tricies bis. 
                       Utilizzo di call center 
 
    1. I soggetti abilitati alla distribuzione  assicurativa  possono
avvalersi di call center per la distribuzione a distanza di  prodotti
di investimento assicurativi a condizione che essi assumano la  piena
responsabilita' dell'operato degli addetti e  individuino,  per  ogni
sede del call center, un collaboratore iscritto nella sezione  E  del
registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del CAP,
incaricato  del  coordinamento  e  del   controllo   della   relativa
attivita'. 
    2.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
assicurano che gli addetti del call center: 
      a) siano in possesso dei requisiti di conoscenza  e  competenza
previsti dall'art. 135-vicies semel; 
      b)   forniscano   al   primo   contatto   il   proprio   codice
identificativo o le proprie  generalita',  nonche'  la  denominazione
dell'impresa  di  assicurazione  e  del   soggetto   abilitato   alla
distribuzione assicurativa; 
      c) forniscano  risposte  uniformi  tra  loro  e  conformi  alle
condizioni contrattuali. 
    3.  I  soggetti   abilitati   alla   distribuzione   assicurativa
garantiscono, inoltre, che il cliente: 
      a)  possa,  a  richiesta,  essere   messo   in   contatto   con
l'incaricato del coordinamento e del controllo del call center; 
      b)  riceva  le  informazioni  in  lingua  italiana  e  in  modo
corretto, esauriente e facilmente comprensibile. 
 
                        Art. 135-tricies ter. 
       Sito internet e profili di social network dei soggetti 
              abilitati alla distribuzione assicurativa 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 135-tricies semel, in
caso  di  distribuzione  di  prodotti  di  investimento  assicurativi
tramite internet, il sito, i profili di social network  del  soggetto
abilitato alla distribuzione assicurativa e le eventuali applicazioni
utilizzati per la distribuzione assicurativa  contengono  nella  home
page, ovvero in una apposita pagina  direttamente  accessibile  dalla
home page, in maniera chiara e visibile, le seguenti informazioni: 
      a)  i  dati  identificativi   del   soggetto   abilitato   alla
distribuzione assicurativa, il  numero  di  iscrizione  nel  registro
degli intermediari  assicurativi  di  cui  all'art.  109  del  CAP  e
l'indirizzo del sito  internet  dove  consultare  gli  estremi  della
relativa iscrizione; 
      b) la sede legale e le eventuali sedi operative; 
      c) il recapito telefonico, il numero di telefax, l'indirizzo di
posta  elettronica  e,  laddove  previsto,   l'indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
      d) di essere soggetto alla vigilanza della Consob; 
      e) i recapiti per la presentazione dei reclami  e  la  facolta'
per il cliente di  avvalersi  di  eventuali  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.