Art. 12 
 
                  Mercato di riferimento effettivo 
 
  1. Gli  intermediari  adottano  adeguate  misure  e  procedure  per
assicurare che i  prodotti  assicurativi  che  intendono  distribuire
siano coerenti con le esigenze, le caratteristiche  e  gli  obiettivi
del mercato di  riferimento  e  che  la  strategia  di  distribuzione
prevista sia coerente con tale mercato, oltre che  con  la  strategia
distributiva individuata dall'impresa di assicurazione. 
  2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato  la
situazione e le esigenze dei clienti, al fine di  garantire  che  gli
interessi  di  questi  ultimi  non  siano  compromessi  da  pressioni
commerciali ovvero da interessi dell'intermediario. 
  3. Gli intermediari individuano le ulteriori categorie  di  clienti
ai  quali  il  prodotto  non  puo'  essere  distribuito  (mercato  di
riferimento negativo effettivo). 
  4. Il mercato di riferimento effettivo di  cui  al  comma  1  e  il
mercato di riferimento negativo effettivo di cui al comma 3 sono  una
specificazione del  mercato  di  riferimento  e  una  estensione  del
mercato di riferimento negativo individuati dal produttore. 
  5. Il mercato di riferimento effettivo di  cui  al  comma  1  e  il
mercato di riferimento negativo effettivo di  cui  al  comma  3  sono
comunicati  all'impresa  di  assicurazione,  prima   della   relativa
distribuzione. 
  6.   Gli   intermediari   riesaminano   regolarmente   i   prodotti
assicurativi distribuiti tenendo conto di qualsiasi evento che  possa
incidere significativamente sui rischi potenziali per il  mercato  di
riferimento nonche' della eventuale revisione del prodotto effettuata
dal  produttore,  al  fine  di  valutare  almeno   se   il   prodotto
assicurativo  resti  coerente  con  le  esigenze   del   mercato   di
riferimento effettivo di cui al comma 1 e se  la  prevista  strategia
distributiva continui a essere appropriata. A  tal  fine,  effettuano
verifiche  regolari  anche   con   riferimento   alla   distribuzione
effettuata mediante i soggetti di cui  all'art.  107,  comma  4,  del
codice. 
  7.  Gli  intermediari,  anche  a  seguito   delle   indicazioni   e
valutazioni ricevute dal  produttore,  riconsiderano  il  mercato  di
riferimento  effettivo  e/o  aggiornano  le  procedure  e  le  misure
adottate  qualora  rilevino  di  aver  erroneamente  identificato  il
mercato di riferimento effettivo per un prodotto assicurativo  ovvero
qualora il prodotto assicurativo non soddisfi piu' le condizioni  del
mercato di riferimento effettivo. 
  8.  Gli   intermediari   comunicano   al   produttore   l'eventuale
individuazione di un nuovo mercato di riferimento effettivo in  esito
alla riconsiderazione di cui al comma 7. 
  9. A seguito delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il mercato
di  riferimento  effettivo  e  il  mercato  di  riferimento  negativo
effettivo possono coincidere con  il  mercato  di  riferimento  e  il
mercato di riferimento negativo individuati dal  produttore.  In  tal
caso non si applicano i commi 6 e 8. 
  10. In caso di collaborazione orizzontale,  ciascun  intermediario,
tenuto conto della rispettiva clientela, definisce il proprio mercato
di riferimento effettivo di cui ai commi  1  e  2  e  il  mercato  di
riferimento negativo effettivo di cui  al  comma  3,  secondo  quanto
previsto dal comma 4. 
  11. Il presente articolo non si applica all'intermediario di cui al
comma 1 qualificabile come intermediario produttore di fatto.