Art. 15 
 
Sistemi  interni  di  controllo   dell'attivita'   di   distribuzione
assicurativa degli intermediari di cui al comma 2, lettere  a)  b)  e
                    f), dell'art. 109 del codice 
 
  1. Gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b)  e
f), del codice: 
    a) monitorano i rischi  di  mancato  adempimento  degli  obblighi
previsti dall'art. 121-bis del codice, dal capo III  del  regolamento
(UE) 2017/2358 e dal presente regolamento, ivi compresa  la  verifica
della correttezza ed efficacia dei meccanismi  distributivi  definiti
dal documento scritto di cui dell'art. 10, del medesimo regolamento; 
    b) evidenziano eventuali criticita' derivanti dal monitoraggio di
cui alla lettera a); 
    c) assicurano la  completezza  dei  flussi  informativi  previsti
dalla normativa. 
  2. Gli intermediari di  cui  al  comma  1  mettono  a  disposizione
dell'IVASS, su richiesta di quest'ultimo, il  documento  scritto  sui
meccanismi di distribuzione di cui all'art. 10 del  regolamento  (UE)
2017/2358 e la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma
1. 
  3. Negli intermediari di cui al comma 1, l'unita' o la struttura di
cui all'art. 10, paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  2017/2358  ha
caratteristiche coerenti con la dimensione  dell'intermediario  e  la
complessita' dell'attivita' svolta.