Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive  modifiche  ed  integrazioni.  In
aggiunta si intende per: 
    a) «codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.  209,  e
successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il  codice  delle
assicurazioni private; 
    b) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra  intermediari
operativi  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  del  registro   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, o nell'elenco  annesso  al  registro  di  cui
all'art. 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi  dell'art.  22,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    c) «contraente» o «cliente»: la persona  fisica  o  giuridica  in
favore della quale un distributore svolge attivita' di  distribuzione
assicurativa; 
    d) «intermediario emittente»:  nell'ambito  della  collaborazione
orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario
titolare  dell'incarico  di  distribuzione  da   parte   dell'impresa
emittente o con la quale abbia rapporti d'affari; 
    e)   «intermediario   produttore   di   fatto»:   l'intermediario
assicurativo che realizza prodotti assicurativi quando  sussistono  i
presupposti e le condizioni di cui all'art. 3  del  regolamento  (UE)
2017/2358; 
    f) «intermediario proponente»: nell'ambito  della  collaborazione
orizzontale, con riferimento al prodotto distribuito, l'intermediario
che entra in contatto con il contraente; 
    g) «regolamento (UE) 2017/2358»:  il  regolamento  delegato  (UE)
2017/2358 della Commissione del 21  settembre  2017  che  integra  la
direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per
quanto riguarda i requisiti in materia di  governo  e  controllo  del
prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti
assicurativi; 
    h) «soggetto che realizza prodotti assicurativi» o  «produttore»:
i) l'impresa di  assicurazione;  ii)  l'intermediario  produttore  di
fatto; 
    i) «mercato di riferimento negativo»: le categorie di clienti per
le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il  prodotto  non  puo'
essere distribuito,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  30-decies,
comma 4, del codice.