Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina l'elaborazione e l'attuazione dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi nonche' i relativi meccanismi di distribuzione. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) con specifico riferimento ai capi II e III, alle imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) con specifico riferimento ai capi II e III, alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) con specifico riferimento al capo II, agli intermediari produttori di fatto; d) con specifico riferimento all'art. 10 e al capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f) dell'art. 109 del codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato membro dell'Unione europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques del codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, nonche' alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo; e) con specifico riferimento all'art. 10 e al capo III, agli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell'art. 109 del codice e agli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato membro dell'Unione europea che siano iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques del codice, inclusi gli addetti all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano e i soggetti collaboratori di cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del codice, nonche' alle imprese di assicurazione e relativi dipendenti, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo. 3. Ferma restando la responsabilita' del singolo produttore sul governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), appartengono a un gruppo, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, si applicano in modo proporzionato a livello di ultima societa' controllante italiana, secondo quanto previsto dal regolamento IVASS n. 38 del 2018. A tal fine, l'ultima societa' controllante redige un'apposita politica recante le modalita' di coordinamento dei processi di approvazione dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo. 4. I produttori e gli intermediari rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto del livello di complessita' di ogni prodotto assicurativo e del correlato mercato di riferimento. 5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 121-ter del codice, le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai prodotti assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.