Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina l'elaborazione e l'attuazione
dei processi di approvazione  dei  prodotti  assicurativi  nonche'  i
relativi meccanismi di distribuzione. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
    a) con specifico riferimento ai capi II e III,  alle  imprese  di
assicurazione  con  sede  legale  nel  territorio  della   Repubblica
italiana; 
    b) con  specifico  riferimento  ai  capi  II  e  III,  alle  sedi
secondarie nel territorio della Repubblica  italiana  di  imprese  di
assicurazione con sede legale in uno Stato terzo; 
    c) con  specifico  riferimento  al  capo  II,  agli  intermediari
produttori di fatto; 
    d) con specifico riferimento all'art. 10  e  al  capo  III,  agli
intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), c),  d),
e) e f) dell'art. 109 del codice e agli intermediari con residenza  o
sede legale in un altro stato membro dell'Unione  europea  che  siano
iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques
del   codice,   inclusi   gli   addetti   all'interno   dei    locali
dell'intermediario per il quale  operano,  nonche'  alle  imprese  di
assicurazione e  relativi  dipendenti,  che  distribuiscono  prodotti
assicurativi diversi dai prodotti di investimento assicurativo; 
    e) con specifico riferimento all'art. 10  e  al  capo  III,  agli
intermediari assicurativi di cui al comma 2,  lettere  a),  b)  e  c)
dell'art. 109 del codice e agli intermediari  con  residenza  o  sede
legale in  un  altro  stato  membro  dell'Unione  europea  che  siano
iscritti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 116-quinques
del   codice,   inclusi   gli   addetti   all'interno   dei    locali
dell'intermediario per il quale operano e i soggetti collaboratori di
cui al comma 2, lettera e), dell'art. 109 del  codice,  nonche'  alle
imprese di assicurazione e relativi  dipendenti,  che  distribuiscono
prodotti di investimento assicurativo. 
  3. Ferma restando la responsabilita'  del  singolo  produttore  sul
governo e controllo dei prodotti assicurativi, quando i  soggetti  di
cui al comma 2, lettere  a)  e  b),  appartengono  a  un  gruppo,  le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4,  si  applicano  in  modo
proporzionato a livello di  ultima  societa'  controllante  italiana,
secondo quanto previsto dal regolamento IVASS n. 38 del 2018.  A  tal
fine, l'ultima  societa'  controllante  redige  un'apposita  politica
recante le modalita' di coordinamento dei  processi  di  approvazione
dei prodotti assicurativi dei produttori appartenenti al gruppo. 
  4. I produttori e gli intermediari rispettano gli obblighi  di  cui
al presente regolamento in modo appropriato e proporzionato,  tenendo
conto del livello di complessita' di ogni prodotto assicurativo e del
correlato mercato di riferimento. 
  5. In coerenza con quanto previsto dall'art. 121-ter del codice, le
disposizioni del presente regolamento non si  applicano  ai  prodotti
assicurativi che consistono nell'assicurazione dei grandi rischi.