Art. 6 
 
                       Mercato di riferimento 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 5,  paragrafo  1,  del
regolamento  (UE)  2017/2358,  nella  definizione  del   mercato   di
riferimento  con  sufficiente  grado  di   dettaglio   i   produttori
considerano, ove appropriati, almeno i seguenti elementi: 
    a) le tipologie di clienti cui e' rivolto il prodotto; 
    b) i rischi cui sono esposte  le  tipologie  di  clienti  cui  e'
rivolto il prodotto; 
    c) le esigenze e gli obiettivi dei  clienti  cui  e'  rivolto  il
prodotto; 
    d) le caratteristiche del prodotto, con  particolare  riferimento
alle garanzie e alle esclusioni e limitazioni delle garanzie; 
    e) in relazione alla complessita' del  prodotto,  il  livello  di
conoscenza del cliente; 
    f)  l'eta'  del  cliente,  il  profilo  occupazionale  e  la  sua
situazione familiare. 
  2. Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  con  riferimento  ai  prodotti
d'investimento  assicurativi,  i  produttori  considerano  anche   la
conoscenza teorica e l'esperienza pregressa rispetto a tali  prodotti
e ai mercati finanziari e assicurativi, nonche' alle  esigenze,  alle
caratteristiche e agli obiettivi dei clienti. 
  3. Con  riferimento  ai  prodotti  d'investimento  assicurativi,  i
produttori stabiliscono se un prodotto risponde alle  esigenze,  alle
caratteristiche  e  agli  obiettivi  del  mercato   di   riferimento,
esaminando, inoltre, i seguenti elementi: 
    a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento del prodotto con
il mercato di riferimento; 
    b)  la  rispondenza  del  prodotto  all'interesse  del   cliente,
prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un  modello
di business redditizio  per  il  produttore  e  svantaggioso  per  il
cliente; 
    c) la situazione finanziaria del cliente, inclusa la capacita' di
sostenere perdite. 
  4. Sulla  base  degli  elementi  di  cui  ai  commi  precedenti,  i
produttori individuano anche i clienti che rientrano nel  mercato  di
riferimento negativo, secondo quanto  previsto  dall'art.  30-decies,
comma 4, del codice, considerando, a tal fine, anche le esclusioni  e
limitazioni delle garanzie del prodotto assicurativo, nonche' tenendo
conto degli obblighi a contrarre previsti dalla normativa. 
  5. I  produttori  adottano  ogni  misura  ragionevole  e  procedure
organizzative adeguate per assicurare che: 
    a) il prodotto assicurativo  sia  distribuito,  anche  quando  la
distribuzione e' effettuata mediante i soggetti di cui all'art.  107,
comma  4,  del  codice,  ai  clienti  all'interno  del   mercato   di
riferimento individuato e non sia distribuito a clienti che rientrano
nel mercato di riferimento negativo; 
    b) fatto salvo quanto  previsto  dalla  lettera  c),  l'eventuale
distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato di  riferimento
individuato sia realizzata a condizione che il cliente non appartenga
al mercato di riferimento negativo e  il  prodotto  corrisponda  alle
richieste e alle esigenze assicurative  del  cliente  e,  sulla  base
della consulenza fornita prima della conclusione del  contratto,  sia
adeguato; 
    c) con riferimento ai prodotti  d'investimento  assicurativi  non
complessi  di  cui  all'art.  16  del  regolamento  (UE)   2017/2359,
l'eventuale distribuzione a clienti che non rientrano nel mercato  di
riferimento individuato sia realizzata a condizione  che  il  cliente
non appartenga al mercato  di  riferimento  negativo  e  il  prodotto
corrisponda alle richieste e alle esigenze assicurative del cliente e
sia adeguato o appropriato. 
  6. Nell'ambito dell'attivita' di cui all'art. 8,  paragrafo  4  del
regolamento (UE) 2017/2358, i produttori verificano periodicamente il
rispetto da parte dei distributori degli obblighi previsti dal  comma
5. Nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche  sono  svolte
nei confronti dell'intermediario emittente e hanno ad  oggetto  anche
il rispetto degli obblighi  previsti  dal  comma  5  da  parte  degli
intermediari proponenti. Nel caso in cui la verifica abbia dato esito
negativo,  si  applica  l'art.  8,  par.  5,  del  regolamento   (UE)
2017/2358. 
  7. I produttori verificano che il mercato di riferimento  effettivo
e il  mercato  di  riferimento  negativo  effettivo  individuati  dal
distributore siano coerenti con il mercato di riferimento  e  con  il
mercato di riferimento negativo individuati  ai  sensi  del  presente
articolo. Nel caso in cui la verifica  ha  esito  negativo,  adottano
ogni misura necessaria per assicurare tale coerenza.