Art. 2 
 
  1. Fatta  salva  la  necessita'  di  coordinamento  tra  i  diversi
soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale,  ognuno  di
essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza  e  per
l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena  autonomia  e
secondo le norme di legge e  regolamentari  vigenti,  assumendone  la
completa responsabilita'; pertanto il Ministero restera' estraneo  ad
ogni  rapporto  comunque  nascente  con  terzi  in   relazione   allo
svolgimento  del  progetto  stesso,  e  sara'  totalmente  esente  da
responsabilita'  per  eventuali  danni  riconducibili  ad   attivita'
direttamente o indirettamente connesse col progetto. 
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge  e  regolamentari   non   saranno   riconosciuti   come   costi
ammissibili.