Art. 14 
 
                     Assegnazione del contributo 
 
  L'ammontare  delle  risorse  da  destinare  al  contributo  di  cui
all'art. 11 e' determinato annualmente con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26
ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'art. 1  della
predetta  legge  destinate  agli  interventi  di   competenza   della
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  Le risorse disponibili sono ripartite tra tutti gli studenti aventi
diritto. 
  Il contributo riconosciuto  e'  fruibile  mediante  piattaforma  di
erogazione voucher in  forma  virtuale  associata  alla  Carta  dello
studente «IoStudio», di cui all'art. 10 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 63. 
  Il contributo riconosciuto non costituisce reddito imponibile e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente.