Art. 7 
 
                        Accesso ai contributi 
 
  Le  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie  che  intendono
accedere ai contributi di cui  agli  articoli  1  e  4  del  presente
decreto   presentano   apposita   domanda   al    Dipartimento    per
l'informazione e l'editoria, esclusivamente per via  telematica,  nei
termini e con le modalita' stabiliti dai rispettivi bandi annuali  di
cui all'art. 8.