Allegato STATUTO Definizioni Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI Natura dell'ateneo Scopi e principi ispiratori Attivita' formative e titoli Titolo II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE Capo I Organi di governo Sezione I Rettore Funzioni del Rettore Elezione del Rettore Prorettore vicario e delegati Sezione II Consiglio di amministrazione Funzioni del Consiglio di amministrazione Composizione del Consiglio di amministrazione Sezione III Senato accademico Funzioni del Senato accademico Composizione del Senato accademico Capo II Organi e strutture di gestione Direttore generale Capo III Organi di controllo amministrativo-contabile e di valutazione Collegio dei revisori dei conti Nucleo di valutazione Capo IV Organismi ausiliari Consiglio degli studenti Comitato per lo sport Comitato unico di garanzia Collegio di disciplina Titolo III - STRUTTURE DECENTRATE E ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE Organizzazione dipartimentale Direttore di dipartimento Consiglio e giunta di dipartimento Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti Centri di ricerca e formazione Corsi di studio Scuola dottorale Biblioteca di ateneo Titolo IV - NORME COMUNI Capo I Rapporti con l'esterno Criteri generali Fonti di finanziamento Capacita' giuridica Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo Capo II Attivita' normativa Regolamenti Validita' delle deliberazioni Pubblicita' dei verbali Indennita' di carica e gettoni di presenza Modifiche dello statuto Titolo V - NORME FINALI Norme elettive generali Validita' ed entrata in vigore dello statuto Definizioni Ai fini del presente statuto e degli atti collegati si intende per: Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per l'Universita'; Ateneo: l'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico»; Professori ordinari: i professori universitari di ruolo di prima fascia; Professori associati: i professori universitari di ruolo di seconda fascia; Ricercatori: i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato; Docenti: i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato; Personale dirigente e tecnico-amministrativo: i dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo; Studenti: gli iscritti regolarmente ai corsi di studio dell'ateneo come definiti dalla normativa; Organizzazioni sindacali: le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita', nonche' le Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata. Art. 1. Natura dell'ateneo 1. L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico», di seguito denominata ateneo, e' una universita' statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica. E' dotata di personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e ha, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria. Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale. 2. L'ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, e succede all'Accademia di educazione fisica (1928, istituita con RDL 28 agosto 1931, n. 1227), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato, e alle istituzioni in cui essa si e' nel tempo trasformata: l'Istituto superiore statale di educazione fisica (ISEF, 1952, istituito con legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto universitario di scienze motorie (IUSM, 1998), denominazione con cui l'ateneo e' stato inizialmente istituito (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).