(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                               STATUTO 
 
Definizioni 
    Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI 
      Natura dell'ateneo 
      Scopi e principi ispiratori 
      Attivita' formative e titoli 
    Titolo II - ORGANIZZAZIONE CENTRALE 
    Capo I Organi di governo 
    Sezione I Rettore 
      Funzioni del Rettore 
      Elezione del Rettore 
      Prorettore vicario e delegati 
    Sezione II Consiglio di amministrazione 
      Funzioni del Consiglio di amministrazione 
      Composizione del Consiglio di amministrazione 
    Sezione III Senato accademico 
      Funzioni del Senato accademico 
      Composizione del Senato accademico 
    Capo II Organi e strutture di gestione 
      Direttore generale 
    Capo  III  Organi  di  controllo  amministrativo-contabile  e  di
valutazione 
      Collegio dei revisori dei conti 
      Nucleo di valutazione 
    Capo IV Organismi ausiliari 
      Consiglio degli studenti 
      Comitato per lo sport 
      Comitato unico di garanzia 
      Collegio di disciplina 
    Titolo III -  STRUTTURE  DECENTRATE  E  ATTIVITA'  DI  RICERCA  E
FORMAZIONE 
      Organizzazione dipartimentale 
      Direttore di dipartimento 
      Consiglio e giunta di dipartimento 
      Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti 
      Centri di ricerca e formazione 
      Corsi di studio 
      Scuola dottorale 
      Biblioteca di ateneo 
    Titolo IV - NORME COMUNI 
    Capo I Rapporti con l'esterno 
      Criteri generali 
      Fonti di finanziamento 
      Capacita' giuridica 
      Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo 
    Capo II Attivita' normativa 
      Regolamenti 
      Validita' delle deliberazioni 
      Pubblicita' dei verbali 
      Indennita' di carica e gettoni di presenza 
      Modifiche dello statuto 
    Titolo V - NORME FINALI 
      Norme elettive generali 
      Validita' ed entrata in vigore dello statuto  
Definizioni 
    Ai fini del presente statuto e degli atti  collegati  si  intende
per: 
      Ministero o Ministro: il Ministero o il Ministro competente per
l'Universita'; 
      Ateneo: l'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico»; 
      Professori ordinari: i  professori  universitari  di  ruolo  di
prima fascia; 
      Professori associati: i professori  universitari  di  ruolo  di
seconda fascia; 
      Ricercatori:  i  ricercatori  universitari  di  ruolo  a  tempo
indeterminato o determinato; 
      Docenti: i professori e i ricercatori universitari di  ruolo  a
tempo indeterminato o determinato; 
      Personale dirigente e tecnico-amministrativo: i dipendenti che,
in conformita' alla normativa vigente, ricoprono  uno  dei  posti  in
organico per il corrispondente ruolo; 
      Studenti:  gli  iscritti  regolarmente  ai  corsi   di   studio
dell'ateneo come definiti dalla normativa; 
      Organizzazioni sindacali: le  Confederazioni  e  Organizzazioni
sindacali  sottoscrittrici  del  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  dei  dipendenti  del   comparto   universita',   nonche'   le
Rappresentanze sindacali unitarie componenti la delegazione di  parte
sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione  collettiva
decentrata. 
 
                               Art. 1. 
 
                         Natura dell'ateneo 
 
    1. L'Universita' degli studi di Roma «Foro Italico»,  di  seguito
denominata ateneo, e'  una  universita'  statale,  sede  primaria  di
formazione e ricerca scientifica. E' dotata di personalita' giuridica
e piena capacita' di diritto pubblico e ha, in  attuazione  dell'art.
33   della   Costituzione,    autonomia    scientifica,    didattica,
organizzativa, finanziaria. 
    Partecipa   agli   organismi   di   coordinamento   del   sistema
universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con
le  amministrazioni  locali  nel  quadro   della   programmazione   e
attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale. 
    2. L'ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale  del
Foro Italico, da cui prende  il  nome,  e  succede  all'Accademia  di
educazione fisica (1928, istituita con RDL 28 agosto 1931, n.  1227),
per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato, e  alle
istituzioni in cui essa  si  e'  nel  tempo  trasformata:  l'Istituto
superiore statale di educazione fisica  (ISEF,  1952,  istituito  con
legge 7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto universitario  di  scienze
motorie  (IUSM,  1998),  denominazione  con  cui  l'ateneo  e'  stato
inizialmente istituito (decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178).