Art. 10. Composizione del Senato accademico 1. Il Senato accademico e' costituito da undici componenti: a) e' componente di diritto il Rettore, in qualita' di Presidente; b) sono componenti designati: il Prorettore vicario, che in caso di necessita' sostituisce il Rettore, e il delegato alla didattica; c) sono componenti elettivi: cinque rappresentanti dei docenti universitari di ruolo, eletti con le procedure definite dal Regolamento generale, in modo da assicurare la rappresentanza di aree scientifico-disciplinari distinte e la presenza di almeno due Direttori di strutture decentrate; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli studenti; d) partecipa inoltre al Senato il direttore generale, senza diritto di voto; 2. Il Senato dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti, il mandato e' rinnovabile una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il mandato non e' rinnovabile. 3. Nel caso in cui uno dei componenti del Senato risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore puo' proporre al Senato di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalita' e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.