(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                 Composizione del Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico e' costituito da undici componenti: 
      a)  e'  componente  di  diritto  il  Rettore,  in  qualita'  di
Presidente; 
      b) sono componenti designati: il  Prorettore  vicario,  che  in
caso di  necessita'  sostituisce  il  Rettore,  e  il  delegato  alla
didattica; 
      c) sono componenti elettivi: 
        cinque rappresentanti  dei  docenti  universitari  di  ruolo,
eletti con le procedure definite dal Regolamento generale, in modo da
assicurare  la  rappresentanza   di   aree   scientifico-disciplinari
distinte  e  la  presenza  di  almeno  due  Direttori  di   strutture
decentrate; 
        un rappresentante del personale tecnico-amministrativo; 
        due rappresentanti degli studenti, eletti dal consiglio degli
studenti; 
      d) partecipa inoltre al Senato  il  direttore  generale,  senza
diritto di voto; 
    2.  Il  Senato  dura  in  carica  tre  anni.  Per  ciascuno   dei
componenti,  il  mandato   e'   rinnovabile   una   sola   volta.   I
rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il  mandato
non e' rinnovabile. 
    3. Nel caso in cui uno dei componenti del Senato risulti  assente
per tre volte in un anno, il  Rettore  puo'  proporre  al  Senato  di
dichiararne la decadenza dalla carica, secondo  modalita'  e  termini
disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.