(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                         Direttore generale 
 
    1.  Il  direttore  generale   e'   preposto   all'amministrazione
dell'ateneo, alle strutture  amministrative  e  tecniche  finalizzate
alla  organizzazione  e  gestione  dei   servizi   generali,   e   al
coordinamento del personale e dei servizi centrali e decentrati. 
    2. In particolare, il direttore generale: 
      a) cura l'attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal
Consiglio    di    amministrazione,    attribuisce    incarichi     e
responsabilita', e definisce  e  verifica  periodicamente  obiettivi,
risorse e responsabilita' per la loro realizzazione; 
      b) definisce criteri e  indicatori  per  la  misurazione  e  la
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle  attivita'  svolte
dalle strutture amministrative, in collaborazione con  il  Nucleo  di
valutazione, secondo criteri  di  valorizzazione  del  merito  e  nel
rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in  materia
di rapporto di  lavoro  subordinato  e  assicura  il  rispetto  della
disciplina normativa in tema di trasparenza; 
      c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli  uffici  e
gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa
e di acquisizione delle entrate; 
      d)  dirige  e  coordina  l'attivita'   dei   responsabili   dei
procedimenti  amministrativi,  con  potere  sostitutivo  in  caso  di
inerzia o impedimento,  e  propone  l'adozione  di  eventuali  misure
disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e ss.  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
      e) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti  di
competenza; 
      f) propone al Consiglio di amministrazione il  piano  triennale
delle performance; 
      g) propone al Consiglio di amministrazione,  nel  rispetto  dei
contratti collettivi,  il  programma  annuale  per  la  formazione  e
l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo; 
      h) formula proposte  e  pareri  e  riferisce  al  Consiglio  di
amministrazione nell'ambito delle materie di competenza; 
      i) predispone il programma triennale, i documenti  di  bilancio
preventivi e consuntivi, e il piano triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza, salvo la nomina di altro Responsabile
per la prevenzione  della  Corruzione  e  della  trasparenza  nonche'
predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme. 
    3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di
amministrazione su proposta del Rettore, che lo individua, sentito il
Senato accademico e lo stesso Consiglio, tra dirigenti della pubblica
amministrazione o altre personalita'  di  elevata  qualificazione  ed
esperienza  maturata  nell'ambito  organizzativo  e  gestionale.   Il
contratto di lavoro a tempo determinato  di  diritto  privato  e'  di
durata triennale rinnovabile. 
    4. Il direttore generale presenta annualmente  una  relazione  al
Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto del parere del Senato
accademico e delle relazioni del Nucleo  di  valutazione,  ne  valuta
l'azione svolta, definendo gli obiettivi specifici da perseguire  per
l'anno successivo. Nel caso di  gravi  irregolarita'  o  inefficienza
nell'azione amministrativa, e previa  contestazione  all'interessato,
il Rettore puo' proporre al Consiglio di  amministrazione  la  revoca
motivata dell'incarico, ai sensi del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
    5.   Il   direttore   generale,   sentito   il    Consiglio    di
amministrazione, puo' conferire, o revocare, incarichi di dirigente a
tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso  della  qualifica
di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito  dall'art.
19 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  In  caso  di
impedimento o assenza prolungata, il direttore generale puo'  inoltre
essere  sostituito  da  un  dirigente  dell'ateneo  da   lui   stesso
incaricato di funzioni vicarie.