Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale e' preposto all'amministrazione dell'ateneo, alle strutture amministrative e tecniche finalizzate alla organizzazione e gestione dei servizi generali, e al coordinamento del personale e dei servizi centrali e decentrati. 2. In particolare, il direttore generale: a) cura l'attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di amministrazione, attribuisce incarichi e responsabilita', e definisce e verifica periodicamente obiettivi, risorse e responsabilita' per la loro realizzazione; b) definisce criteri e indicatori per la misurazione e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' svolte dalle strutture amministrative, in collaborazione con il Nucleo di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato e assicura il rispetto della disciplina normativa in tema di trasparenza; c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; d) dirige e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia o impedimento, e propone l'adozione di eventuali misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e ss. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; e) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza; f) propone al Consiglio di amministrazione il piano triennale delle performance; g) propone al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo; h) formula proposte e pareri e riferisce al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza; i) predispone il programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, e il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo la nomina di altro Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza nonche' predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, che lo individua, sentito il Senato accademico e lo stesso Consiglio, tra dirigenti della pubblica amministrazione o altre personalita' di elevata qualificazione ed esperienza maturata nell'ambito organizzativo e gestionale. Il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e' di durata triennale rinnovabile. 4. Il direttore generale presenta annualmente una relazione al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto del parere del Senato accademico e delle relazioni del Nucleo di valutazione, ne valuta l'azione svolta, definendo gli obiettivi specifici da perseguire per l'anno successivo. Nel caso di gravi irregolarita' o inefficienza nell'azione amministrativa, e previa contestazione all'interessato, il Rettore puo' proporre al Consiglio di amministrazione la revoca motivata dell'incarico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, puo' conferire, o revocare, incarichi di dirigente a tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza prolungata, il direttore generale puo' inoltre essere sostituito da un dirigente dell'ateneo da lui stesso incaricato di funzioni vicarie.