(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il Collegio dei revisori dei  conti  e'  organo  di  controllo
interno  della  gestione  amministrativa  dell'ateneo.  Esercita   la
vigilanza  sulla  regolarita'  contabile,  finanziaria,  economica  e
patrimoniale  della  gestione  e  attesta   la   corrispondenza   del
rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo  apposita
relazione che accompagna la proposta di  deliberazione  del  bilancio
consuntivo. Esprime parere sui documenti  di  bilancio  preventivo  e
consuntivo e sulle variazioni di bilancio. 
    2. Il Collegio e' costituito da tre componenti  effettivi  e  due
supplenti, tutti esterni all'ateneo e almeno due dei  quali  iscritti
al Registro dei revisori contabili, di cui un  componente  effettivo,
con funzioni di Presidente; uno effettivo e uno supplente,  designati
dal Ministero dell'economia e delle  finanze;  uno  effettivo  e  uno
supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca. Il Presidente, scelto tra i magistrati  amministrativi
e contabili e gli avvocati dello Stato, e' nominato dal Consiglio  di
amministrazione su proposta del Rettore. Il Collegio e' nominato  con
decreto rettorale; il suo mandato ha durata triennale e  puo'  essere
rinnovato una sola volta. 
    3. Almeno  uno  dei  componenti  del  Collegio  partecipa,  senza
diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. 
    4. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Collegio  sono
stabiliti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.