Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo interno della gestione amministrativa dell'ateneo. Esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo. Esprime parere sui documenti di bilancio preventivo e consuntivo e sulle variazioni di bilancio. 2. Il Collegio e' costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'ateneo e almeno due dei quali iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, e' nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Il Collegio e' nominato con decreto rettorale; il suo mandato ha durata triennale e puo' essere rinnovato una sola volta. 3. Almeno uno dei componenti del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. 4. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.