(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1.  Le  funzioni  di  valutazione  sono  svolte  dal  Nucleo   di
valutazione di  ateneo,  che  opera  quale  organo  indipendente,  in
raccordo con i competenti organi nazionali del sistema universitario,
in linea con i relativi criteri  e  indicatori.  Il  Nucleo  basa  la
propria  azione  su  apposite  indagini  ed  elementi   autonomamente
raccolti, compreso il parere degli studenti, verificando  l'attivita'
di ricerca svolta dalle strutture e dai singoli docenti, la  qualita'
e l'efficacia dell'offerta didattica, la congruita'  delle  attivita'
di  insegnamento  a   contratto,   l'efficienza   dei   servizi,   la
produttivita' del personale, e ogni altro ambito di  attivita'.  Sono
attribuite al Nucleo le funzioni previste dalla normativa vigente. 
    2. Il Nucleo di valutazione e' costituito  da  cinque  componenti
compreso uno studente. I componenti, uno dei quali  con  funzione  di
Presidente, devono possedere un'elevata qualificazione professionale,
anche  amministrativo-gestionale  ed  essere  in  prevalenza  esterni
all'ateneo, di cui almeno due nominati tra studiosi  ed  esperti  nel
campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo  e'
nominato  con  decreto  rettorale,  su  delibera  del  Consiglio   di
amministrazione, sentito il Senato accademico. Il  suo  funzionamento
e' definito dal Regolamento generale di ateneo. 
    3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Per ciascuno
dei componenti il mandato e' rinnovabile una sola volta. 
    4. La carica di componente del Nucleo  e'  incompatibile  con  le
cariche di direttore di dipartimento,  presidente  dei  consigli  dei
corsi di studio e direttore della Scuola di dottorato. 
    5. Il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione possono
fruire di  una  indennita'  di  carica  nella  misura  stabilita  dal
Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.