(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                      Consiglio degli studenti 
 
    1.  Il  Consiglio  degli  studenti  ha  funzioni  propositive   e
consultive nei riguardi degli organi di Governo  sulle  tematiche  di
interesse degli studenti stessi. Esso e' consultato dal Senato almeno
una volta l'anno e ha titolo a esprimersi su temi quali  l'offerta  e
l'organizzazione didattica, le attivita' di orientamento e  tutorato,
i tirocini e i rapporti con il mondo del  lavoro,  la  logistica,  il
diritto  allo  studio,  le  pari  opportunita',  i  servizi  per  gli
studenti, e  ogni  altro  aspetto  di  specifico  interesse  per  gli
studenti. 
    2. In particolare, il Consiglio: 
      a)  formula  al  Senato  proposte  in  materia  di  Regolamento
didattico di ateneo, di organizzazione  delle  attivita'  didattiche,
dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei  servizi  di
tutorato e di diritto allo studio; 
      b) esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti,
sul  Programma  triennale  per  quanto  concerne  la   didattica,   e
relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti; 
      c) designa un docente di adeguata disponibilita'  e  competenza
in qualita' di Difensore degli studenti,  con  compiti  di  proposta,
iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse  attivita'
dell'ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal
Rettore, resta in carica due anni, con mandato  sincrono  con  quello
del Consiglio degli studenti. 
    3. Il Consiglio degli studenti e' nominato dal Rettore,  dura  in
carica due anni ed e' costituito da non piu' di quindici  componenti,
eletti tra gli studenti in corso dei diversi corsi di studio, secondo
le modalita' stabilite dall'apposito regolamento. Il Consiglio elegge
al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente,  e  designa  i
rappresentanti degli studenti nei diversi organi, designando di norma
il  Presidente  quale  rappresentante  in  Senato  e   Consiglio   di
amministrazione. 
    4. Il regolamento  concernente  il  funzionamento  del  Consiglio
degli studenti e' emanato dal Rettore  con  proprio  decreto,  previa
approvazione  del  Senato  accademico  e  parere  del  Consiglio   di
amministrazione.