Art. 15. Comitato per lo sport 1. L'Universita' agevola e sostiene le attivita' sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario. 2. Il Comitato, costituito a norma della legge n. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attivita' sportiva universitaria relativamente alle attivita' sportive dilettantistiche.