(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                        Comitato per lo sport 
 
    1. L'Universita' agevola e sostiene le attivita'  sportive  degli
studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in
genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario. 
    2. Il Comitato, costituito  a  norma  della  legge  n.  394/1977,
promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione
fisica e dell'attivita'  sportiva  universitaria  relativamente  alle
attivita' sportive dilettantistiche.