Art. 16. Comitato unico di garanzia 1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito in attuazione dell'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, promuove e tutela le pari opportunita' nell'ambito dell'ateneo, individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ne ostacolano la piena realizzazione nei riguardi di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione. 2. In particolare, il Comitato: a) formula piani di azioni positive e misure atte a favorire l'effettiva parita' tra i sessi; b) produce raccomandazioni su argomenti d'interesse specifico di tutte le categorie svantaggiate in relazione a condizioni di salute, di origine o di culto, o altra condizione di diversita'; c) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' riguardanti l'accesso, la carriera, le figure professionali e ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni di pari opportunita' nell'ateneo; d) promuove la cultura delle pari opportunita', in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali e internazionali e iniziative volte a prevenire comportamenti lesivi delle liberta' personali anche in attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione europea, e di convenzioni internazionali. 3. Il Comitato e' costituito da un componente designato da ciascuna delle tre principali organizzazioni sindacali e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal direttore generale, da due rappresentanti del personale docente designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti. Tali rappresentanze sono designate in modo da risultare costituite pariteticamente da componenti di entrambi i generi. Oltre che i membri effettivi sono previsti i membri supplenti. 4. Le modalita' di organizzazione, la durata e il funzionamento del Comitato sono definiti dal Regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.