(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. Il Comitato unico di garanzia per  le  pari  opportunita',  la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni (CUG), istituito in  attuazione  dell'art.  21  della
legge 4 novembre 2010, n. 183, promuove e tutela le pari opportunita'
nell'ambito  dell'ateneo,  individua  le  forme  di  discriminazione,
dirette o indirette, che ne ostacolano  la  piena  realizzazione  nei
riguardi di studenti, docenti e personale  tecnico-amministrativo,  e
si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione. 
    2. In particolare, il Comitato: 
      a) formula piani di azioni positive e misure  atte  a  favorire
l'effettiva parita' tra i sessi; 
      b) produce raccomandazioni su argomenti  d'interesse  specifico
di tutte le categorie  svantaggiate  in  relazione  a  condizioni  di
salute, di origine o di culto, o altra condizione di diversita'; 
      c) formula proposte in  ordine  ai  criteri  e  alle  modalita'
riguardanti l'accesso, la carriera, le figure  professionali  e  ogni
altra  materia  che  abbia  riflessi   sulle   condizioni   di   pari
opportunita' nell'ateneo; 
      d) promuove la cultura delle pari opportunita', in collegamento
con  analoghe  strutture  locali,  nazionali   e   internazionali   e
iniziative volte a  prevenire  comportamenti  lesivi  delle  liberta'
personali  anche  in  attuazione  delle   risoluzioni   e   direttive
dell'Unione europea, e di convenzioni internazionali. 
    3. Il Comitato  e'  costituito  da  un  componente  designato  da
ciascuna  delle  tre  principali  organizzazioni   sindacali   e   un
rappresentante del  personale  tecnico-amministrativo  designato  dal
direttore generale,  da  due  rappresentanti  del  personale  docente
designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente,  e  due
rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.
Tali rappresentanze sono designate in modo  da  risultare  costituite
pariteticamente da componenti di  entrambi  i  generi.  Oltre  che  i
membri effettivi sono previsti i membri supplenti. 
    4. Le modalita' di organizzazione, la durata e  il  funzionamento
del Comitato sono definiti dal Regolamento generale  di  ateneo,  nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.