(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di  disciplina  svolge  la  fase  istruttoria  dei
procedimenti disciplinari, avviati su  iniziativa  del  Rettore,  nei
confronti di professori e ricercatori  universitari,  ed  esprime  al
Consiglio di amministrazione il  proprio  parere  in  relazione  alla
rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di  sanzione  da
irrogare. 
    2. Il procedimento si svolge secondo il  principio  del  giudizio
tra pari, nel rispetto del contraddittorio, e con  termini  temporali
stringenti sia per il suo  avvio  che  per  la  sua  conclusione.  In
assenza di decisione entro 180  giorni  dalla  data  di  trasmissione
degli atti  al  Consiglio  di  amministrazione,  il  procedimento  si
estingue. 
    3. Al fine di assicurare il rispetto del principio  del  giudizio
tra pari, il Collegio e' costituito da tre professori  ordinari,  uno
dei quali in qualita' di Presidente, un  professore  associato  e  un
ricercatore, prevalentemente esterni,  ove  possibile,  nominati  dal
Rettore, sentito il Senato. I  componenti  esterni  sono  scelti  tra
professori ordinari, associati e ricercatori di altri atenei.  I  due
componenti interni,  professori  ordinari,  sono  eletti  dall'intero
corpo accademico. Laddove non si renda possibile la nomina di  uno  o
piu' componenti esterni, il Rettore sentito il Senato  provvede  alla
nomina. Si applica il regime delle  incompatibilita'  previsto  dalle
vigenti norme di legge. Il professore associato e il ricercatore  non
partecipano al  giudizio  nei  confronti  di  un  docente  di  fascia
superiore, in ipotesi di procedimento disciplinare  del  Rettore,  il
potere disciplinare e' nella titolarita' del decano dell'Ateneo. 
    4. Il Collegio dura in carica  tre  anni.  Le  sue  modalita'  di
costituzione e di  funzionamento  sono  specificate  nel  Regolamento
generale di ateneo. La partecipazione al Collegio non da  luogo  alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.