(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                    Organizzazione dipartimentale 
 
    1.  Il  Dipartimento  costituisce  la  struttura  collegiale   di
appartenenza dei docenti  di  ruolo  che  si  riconoscono  nella  sua
missione culturale e sono in esso  incardinati,  e  ha  lo  scopo  di
organizzare uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei  per
fini o per metodo e le relative attivita'  di  ricerca,  didattica  e
formazione, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di
ateneo. 
    2. In particolare, il Dipartimento: 
      a) promuove e coordina le attivita'  di  ricerca  istituzionali
nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto
di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; 
      b) organizza le attivita' di ricerca e di consulenza  anche  in
attuazione di contratti e convenzioni; 
      c) propone l'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di
studio, nel quadro delle proprie competenze culturali, sulla base  di
motivate esigenze formative; 
      d) concorre alla definizione  della  programmazione  didattica,
corredata   dalle   richieste    di    contratti    e    convenzioni,
all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio  a  cui
partecipa con i propri docenti, e alla ripartizione delle risorse  di
docenza tra i singoli corsi assicurando una adeguata copertura  degli
insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite
dal Senato in e delle disponibilita' di bilancio; 
      e) concorre  all'organizzazione  dell'attivita'  didattica  dei
corsi a cui partecipa con i propri docenti  e  alla  definizione  dei
relativi regolamenti; 
      f) concorre alla definizione dei relativi carichi  didattici  e
dei fabbisogni di risorse di docenza esterna, nel rispetto di  quanto
stabilito dal Senato e delle disponibilita' di bilancio; 
      g) propone l'attivazione di procedure concorsuali di docenti di
ruolo, e le relative chiamate; 
    3. Le attivita' del dipartimento sono illustrate nelle rispettive
Relazioni annuali e soggette  a  valutazione  annuale  da  parte  del
Nucleo  di  valutazione,  sulla  cui  base  gli  organi  di   governo
deliberano l'entita' delle risorse assegnate,  l'eventuale  sviluppo,
modifica o cessazione di attivita', o l'eventuale scioglimento  della
struttura. 
    4. Il dipartimento e' costituito,  ai  sensi  dell'art.  2  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, da un minimo di 35 docenti di  ruolo,
la cui afferenza al Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico,
previa richiesta degli interessati, secondo le modalita' previste dal
Regolamento generale di ateneo. 
    5.  Previa  approvazione  del  Senato,   il   dipartimento   puo'
articolarsi internamente in Sezioni,  caratterizzate  da  un  proprio
specifico progetto scientifico  e  organizzativo  e  con  un  proprio
coordinatore scelto dai rispettivi docenti, con le modalita' previste
nel Regolamento generale di ateneo. 
    6.  Al  dipartimento  e'  attribuito  un  budget  economico   con
autonomia gestionale ed e' assegnato personale tecnico amministrativo
con funzioni di supporto, coerenti con le  effettive  esigenze  e  le
relative qualificazioni professionali, su proposta del direttore  del
dipartimento. 
    Le  norme  di  funzionamento  del  dipartimento  e   quelle   per
l'assegnazione e la  valutazione  dell'utilizzo  del  personale  sono
specificate dal Regolamento generale di ateneo. 
    7. Le attivita' del dipartimento sono disciplinate  dal  relativo
regolamento. I regolamenti, proposti dalla  struttura  interessata  e
redatti sulla base di uno schema comune, sono  emanati  dal  Rettore,
previa  approvazione  del  Senato   e   parere   del   Consiglio   di
amministrazione.