Art. 18. Organizzazione dipartimentale 1. Il Dipartimento costituisce la struttura collegiale di appartenenza dei docenti di ruolo che si riconoscono nella sua missione culturale e sono in esso incardinati, e ha lo scopo di organizzare uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo e le relative attivita' di ricerca, didattica e formazione, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di ateneo. 2. In particolare, il Dipartimento: a) promuove e coordina le attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; b) organizza le attivita' di ricerca e di consulenza anche in attuazione di contratti e convenzioni; c) propone l'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, nel quadro delle proprie competenze culturali, sulla base di motivate esigenze formative; d) concorre alla definizione della programmazione didattica, corredata dalle richieste di contratti e convenzioni, all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio a cui partecipa con i propri docenti, e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite dal Senato in e delle disponibilita' di bilancio; e) concorre all'organizzazione dell'attivita' didattica dei corsi a cui partecipa con i propri docenti e alla definizione dei relativi regolamenti; f) concorre alla definizione dei relativi carichi didattici e dei fabbisogni di risorse di docenza esterna, nel rispetto di quanto stabilito dal Senato e delle disponibilita' di bilancio; g) propone l'attivazione di procedure concorsuali di docenti di ruolo, e le relative chiamate; 3. Le attivita' del dipartimento sono illustrate nelle rispettive Relazioni annuali e soggette a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, sulla cui base gli organi di governo deliberano l'entita' delle risorse assegnate, l'eventuale sviluppo, modifica o cessazione di attivita', o l'eventuale scioglimento della struttura. 4. Il dipartimento e' costituito, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da un minimo di 35 docenti di ruolo, la cui afferenza al Dipartimento e' deliberata dal Senato accademico, previa richiesta degli interessati, secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di ateneo. 5. Previa approvazione del Senato, il dipartimento puo' articolarsi internamente in Sezioni, caratterizzate da un proprio specifico progetto scientifico e organizzativo e con un proprio coordinatore scelto dai rispettivi docenti, con le modalita' previste nel Regolamento generale di ateneo. 6. Al dipartimento e' attribuito un budget economico con autonomia gestionale ed e' assegnato personale tecnico amministrativo con funzioni di supporto, coerenti con le effettive esigenze e le relative qualificazioni professionali, su proposta del direttore del dipartimento. Le norme di funzionamento del dipartimento e quelle per l'assegnazione e la valutazione dell'utilizzo del personale sono specificate dal Regolamento generale di ateneo. 7. Le attivita' del dipartimento sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti, proposti dalla struttura interessata e redatti sulla base di uno schema comune, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato e parere del Consiglio di amministrazione.