(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
 
                      Direttore di dipartimento 
 
    1.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne  convoca  e
presiede il Consiglio e la giunta definendo l'ordine del giorno delle
relative  riunioni,  e  ne  rende  esecutive  le  deliberazioni.   E'
responsabile di tutte le attivita' che fanno  capo  al  dipartimento,
vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto  e
dei regolamenti, tiene i rapporti  con  gli  organi  di  governo,  ed
esercita  tutte  le  altre  incombenze  attribuite  dalle   normative
vigenti, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto. 
    2. Il direttore e' eletto dal Consiglio  di  dipartimento  tra  i
professori di ruolo a tempo pieno,  con  le  modalita'  previste  dal
Regolamento generale di  ateneo,  ed  e'  nominato  con  decreto  del
Rettore. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile. Il direttore  di
dipartimento puo' fruire di  un'indennita'  di  carica  nella  misura
determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti  delle  norme
vigenti. 
    3. Il direttore designa tra i professori di ruolo a  tempo  pieno
un  Vicedirettore,  che  e'  nominato  con  decreto  rettorale  e  lo
sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di  assenza;
puo' inoltre delegare parte delle sue funzioni ad  altri  docenti  di
ruolo, con le modalita' previste dal Regolamento di dipartimento. 
    4. Per gli adempimenti di carattere gestionale, il  Direttore  e'
coadiuvato  da  un  responsabile  amministrativo,  che  assicura   un
supporto  generale,  la  corretta  applicazione  delle  procedure   e
l'efficace collegamento con l'amministrazione centrale,  partecipando
inoltre alle riunioni del Consiglio e della giunta  di  dipartimento,
senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.