Art. 19. Direttore di dipartimento 1. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne convoca e presiede il Consiglio e la giunta definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. E' responsabile di tutte le attivita' che fanno capo al dipartimento, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi di governo, ed esercita tutte le altre incombenze attribuite dalle normative vigenti, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto. 2. Il direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, con le modalita' previste dal Regolamento generale di ateneo, ed e' nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile. Il direttore di dipartimento puo' fruire di un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti. 3. Il direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore, che e' nominato con decreto rettorale e lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; puo' inoltre delegare parte delle sue funzioni ad altri docenti di ruolo, con le modalita' previste dal Regolamento di dipartimento. 4. Per gli adempimenti di carattere gestionale, il Direttore e' coadiuvato da un responsabile amministrativo, che assicura un supporto generale, la corretta applicazione delle procedure e l'efficace collegamento con l'amministrazione centrale, partecipando inoltre alle riunioni del Consiglio e della giunta di dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.