(Allegato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
                 Consiglio e giunta di dipartimento 
 
    1.  Il  Consiglio  di  dipartimento  indirizza  e  programma   le
attivita' del Dipartimento e  ne  adotta  gli  atti  e  le  relazioni
programmatiche, scientifiche e finanziarie. Ne fanno  parte  tutti  i
docenti di ruolo in esso incardinati, i rappresentanti dei tecnici  a
esso assegnati e un rappresentante degli studenti. 
    2. Il Consiglio di dipartimento e' convocato in forma allargata a
tutti i componenti almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il
direttore lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza  dei
componenti. Il Consiglio opera, anche a mezzo  di  apposite  deleghe,
attraverso una giunta, costituita dal direttore di dipartimento,  che
la presiede, e da un professore ordinario, un  professore  associato,
un    ricercatore    e    un     rappresentante     del     personale
tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti. 
    3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio e della giunta, le
modalita'  di  elezione,  la  durata  del  mandato  e  il  regime  di
competenza sono indicati nel Regolamento generale di ateneo.