Art. 20. Consiglio e giunta di dipartimento 1. Il Consiglio di dipartimento indirizza e programma le attivita' del Dipartimento e ne adotta gli atti e le relazioni programmatiche, scientifiche e finanziarie. Ne fanno parte tutti i docenti di ruolo in esso incardinati, i rappresentanti dei tecnici a esso assegnati e un rappresentante degli studenti. 2. Il Consiglio di dipartimento e' convocato in forma allargata a tutti i componenti almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il direttore lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso una giunta, costituita dal direttore di dipartimento, che la presiede, e da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti. 3. Le modalita' di funzionamento del Consiglio e della giunta, le modalita' di elezione, la durata del mandato e il regime di competenza sono indicati nel Regolamento generale di ateneo.