(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
       Istituzione, modifica e disattivazione dei dipartimenti 
 
    1. Il numero, la denominazione, la modifica e  la  disattivazione
dei Dipartimenti sono  stabiliti  dal  Rettore  previa  delibera  del
Consiglio di amministrazione, su proposta  del  Senato  accademico  e
parere del Nucleo di valutazione, nel  rispetto  di  quanto  previsto
dalla normativa e specificamente dall'art. 2, comma 2 della legge  30
dicembre 2010, n. 240. Le  relative  delibere  attengono  a  principi
generali di specificita' e rilevanza degli obiettivi, economicita' ed
efficienza scientifica e gestionale,  dimensione  e  omogeneita'  dei
settori afferenti per fini e per metodo. Le modalita' e le condizioni
di istituzione,  modifica  e  disattivazione  dei  Dipartimenti  sono
stabilite dal Regolamento generale di ateneo.