(Allegato-art. 22)
                              Art. 22. 
 
                   Centri di ricerca e formazione 
 
    1. Centri di ricerca e formazione possono essere  costituiti  tra
unita' di ricerca dell'ateneo e strutture esterne, per lo svolgimento
di specifici progetti scientifici o formativi a durata pluriennale. 
    2.  La  proposta  di  istituzione,  corredata  da   un   progetto
scientifico,  organizzativo  e  finanziario  e  dai   relativi   atti
convenzionali, e' sottoposta al Senato accademico che,  acquisito  il
parere del Nucleo di  valutazione,  ne  delibera  l'approvazione.  La
proposta  approvata  dal  Senato  e'  trasmessa   al   Consiglio   di
amministrazione, che, tenuto conto delle implicazioni organizzative e
finanziarie e della disponibilita' delle risorse necessarie, delibera
l'istituzione del Centro e i relativi aspetti gestionali. 
    3. La delibera  istitutiva  indica  il  grado  di  autonomia  del
Centro,  le  strutture  organizzative,  il  personale  assegnato,  le
eventuali risorse assicurate dall'amministrazione centrale o da altri
enti, e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento  del
Centro.  La  medesima  delibera  fissa  le  norme  di   funzionamento
amministrativo, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro.