Art. 22. Centri di ricerca e formazione 1. Centri di ricerca e formazione possono essere costituiti tra unita' di ricerca dell'ateneo e strutture esterne, per lo svolgimento di specifici progetti scientifici o formativi a durata pluriennale. 2. La proposta di istituzione, corredata da un progetto scientifico, organizzativo e finanziario e dai relativi atti convenzionali, e' sottoposta al Senato accademico che, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, ne delibera l'approvazione. La proposta approvata dal Senato e' trasmessa al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto delle implicazioni organizzative e finanziarie e della disponibilita' delle risorse necessarie, delibera l'istituzione del Centro e i relativi aspetti gestionali. 3. La delibera istitutiva indica il grado di autonomia del Centro, le strutture organizzative, il personale assegnato, le eventuali risorse assicurate dall'amministrazione centrale o da altri enti, e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro.