Art. 23. Corsi di studio 1. I corsi di studio sono istituiti nell'ambito delle Classi previste dai decreti ministeriali che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti. I corsi sono disciplinati in termini generali dal Regolamento didattico di ateneo che integrato dagli ordinamenti didattici e da piu' specifici regolamenti costituisce l'insieme delle norme che regolano i corsi medesimi, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Senato ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1. 2. I corsi di studio sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta di attivazione del Senato accademico integrato dai presidenti di corso, anche mediante convenzioni con altri atenei, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento didattico. L'attivazione dei corsi di studio e' subordinata all'accreditamento ministeriale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Particolare attenzione viene rivolta all'apertura internazionale dell'offerta formativa, con incentivazione della mobilita', attivazione di corsi congiunti con atenei stranieri, e uso dell'inglese quale lingua veicolare, o eventuale altra lingua. I rispettivi regolamenti didattici fissano le particolari norme che regolano il funzionamento dei diversi corsi sul piano didattico e amministrativo. 3. I corsi di studio sono nel loro insieme coordinati dal Senato accademico che, integrato dai presidenti dei corsi, stabilisce la programmazione didattica sulla base delle rispettive proposte, detta norme di indirizzo, assicurando l'armonizzazione delle singole attivita' dei diversi corsi e il supporto gestionale, anche in relazione agli adempimenti ministeriali. 4. Ciascun corso, nel quadro del coordinamento generale del Senato, e' autonomamente gestito da un Consiglio di corso, costituito dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano e da un rappresentante degli studenti, con un presidente e una giunta costituita da tre docenti, eletti dai docenti del corso con le modalita' stabilite dal Regolamento di ateneo. 5. Il Consiglio e' convocato con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa e opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la giunta. Esso svolge le seguenti funzioni: a) d'intesa con le strutture che vi partecipano con propri docenti, assicura l'organizzazione del corso e ne propone la programmazione; b) assicura l'organizzazione armonica delle attivita' didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento; c) garantisce la qualita' e la trasparenza delle attivita' di gestione del corso e ne assicura le funzioni di rappresentanza nei diversi organi.