(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
                           Corsi di studio 
 
    1. I corsi di studio  sono  istituiti  nell'ambito  delle  Classi
previste dai decreti ministeriali che ne  individuano  gli  obiettivi
formativi qualificanti. 
    I corsi sono disciplinati in  termini  generali  dal  Regolamento
didattico di ateneo che integrato dagli ordinamenti  didattici  e  da
piu' specifici regolamenti  costituisce  l'insieme  delle  norme  che
regolano i corsi medesimi, nel  rispetto  delle  linee  di  indirizzo
stabilite dal Senato ai sensi della legge 19 novembre 1990,  n.  341,
art. 11, comma 1. 
    2. I corsi di studio sono istituiti con delibera del Consiglio di
amministrazione, su proposta di  attivazione  del  Senato  accademico
integrato dai presidenti di corso,  anche  mediante  convenzioni  con
altri atenei,  previo  parere  favorevole  del  CUN  sull'ordinamento
didattico.  L'attivazione  dei  corsi  di   studio   e'   subordinata
all'accreditamento ministeriale ai sensi del decreto  legislativo  27
gennaio  2012,  n.   19.   Particolare   attenzione   viene   rivolta
all'apertura    internazionale    dell'offerta     formativa,     con
incentivazione della mobilita', attivazione di  corsi  congiunti  con
atenei stranieri,  e  uso  dell'inglese  quale  lingua  veicolare,  o
eventuale altra lingua. I rispettivi regolamenti didattici fissano le
particolari norme che regolano il funzionamento dei diversi corsi sul
piano didattico e amministrativo. 
    3. I corsi di studio sono nel loro insieme coordinati dal  Senato
accademico che, integrato dai presidenti  dei  corsi,  stabilisce  la
programmazione didattica sulla base delle rispettive proposte,  detta
norme  di  indirizzo,  assicurando  l'armonizzazione  delle   singole
attivita' dei diversi  corsi  e  il  supporto  gestionale,  anche  in
relazione agli adempimenti ministeriali. 
    4. Ciascun corso,  nel  quadro  del  coordinamento  generale  del
Senato, e' autonomamente gestito da un Consiglio di corso, costituito
dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano  e  da
un rappresentante degli studenti, con  un  presidente  e  una  giunta
costituita da tre docenti,  eletti  dai  docenti  del  corso  con  le
modalita' stabilite dal Regolamento di ateneo. 
    5. Il Consiglio e' convocato con cadenza almeno quadrimestrale  e
comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa  e  opera,
anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la giunta. Esso  svolge
le seguenti funzioni: 
      a) d'intesa con le strutture  che  vi  partecipano  con  propri
docenti,  assicura  l'organizzazione  del  corso  e  ne  propone   la
programmazione; 
      b)   assicura   l'organizzazione   armonica   delle   attivita'
didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento; 
      c) garantisce la qualita' e la trasparenza delle  attivita'  di
gestione del corso e ne assicura le funzioni  di  rappresentanza  nei
diversi organi.